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Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove sia possibile scorporare le diverse categorie dei compensi e sia fornita la dimostrazione dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’espletamento di quell’attività specifica. È quanto emerge dall’ordinanza n. 3790/2018 (con motivazione semplificata) emessa dalla Sottosezione tributaria della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato interamente la cartella di pagamento per IRAP 2009 notificata a un dottore commercialista.
Il professionista aveva chiesto ai giudici di merito il riconoscimento di non essere tenuto al versamento dell'imposta accertata per la parte di attività scindibile e rivolta alla sua partecipazione, quale sindaco o revisore, a società di capitali terze.
Ebbene, la C.T.R. di Napoli, a parere della Suprema Corte, ha assunto una decisione che si è posta in discontinuità con i principi regolativi della materia compendianti da Cass. n. 10594/2007, n. 15803/2011, n. 3434/2012, n. 4246/2016, n. 22138/2016, n. 16372/2017 e n. 1712/2017; principi che nell’ordinanza n. 3790/2018 sono così riassunti:
Con le ordinanze n. 14077/2017 e n. 19327 del 2016 la Suprema Corte aveva sostenuto che “non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione."
Sullo stesso argomento si vedano anche Cass. n. 23104/2016, n. 5361/2017, n. 11474/2017 e n. 21161/2017 (quest’ultima in fattispecie in cui, quanto ai compensi percepiti per l’attività di sindaco, la censura del ricorrente/commercialista “non coglie nel segno né coglie la ragione della decisione che, secondo la CTR, riposa nel fatto che anche per l'espletamento di siffatta attività il contribuente aveva utilizzato conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione e che lo stesso non aveva assolto l'onere di dimostrare che non si avvaleva di un'organizzazione autonoma.”).
Sembra potersi concludere che i compensi percepiti per l’attività di sindaco e/o revisore sono esenti se l’attività è svolta personalmente e senza particolari mezzi propri.