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Il principio contabile OIC 9, disciplina il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e si applica a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Nello specifico, l'OIC 9 definisce perdita durevole di valore "la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione nel lungo termine, inferiore al suo valore netto contabile" e deve essere rilevata in bilancio nella voce B.10c) del Conto Economico, mentre i ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 “altri ricavi e proventi”.
L’articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile dispone che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”. La predetta disposizione, non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.
A tal proposito, infatti, l’articolo 2427, comma 1, numero 3-bis, prevede l’informativa nella nota integrativa.
Valore recuperabile - Il valore recuperabile di un’attività o di un’entità generatrice di cassa è il maggiore tra:
Società di minori dimensioni - Per le micro-imprese e per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'OIC 9 prevede espressamente un'apposita disciplina semplificata basata sulla capacità di ammortamento determinata dalla sottrazione algebrica al risultato d’esercizio degli ammortamenti dalle immobilizzazioni. Pertanto, non vengono previste attualizzazioni.
In base alla norma transitoria, prevista nell’OIC 9, sino ai bilanci 2016, le società di minori dimensioni che potevano applicare il modello semplificato, erano le società che, per due esercizi consecutivi non superavano nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:
Il valore terminale dell’immobilizzazione può essere determinato mediante perizia o attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale e il valore netto contabile è aggiunta al risultato netto finale.