Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile:
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alle spese) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore, indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
I condomini minimi - Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
Con la circolare n. 3/E, del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
I condomini con unità a destinazione non abitativa - Gli interventi effettuati sulle parti comuni di condomìni nei quali sono presenti anche unità con destinazione diversa da quella abitativa (ad esempio, condominio nel quale, a piano terra, sono presenti dei negozi) sono detraibili a condizione che la superficie delle unità destinate ad abitazione sia superiore al 50% (Circolare n. 57/1998).
Nel rispetto delle altre condizioni richieste, in tal caso, può fruire della detrazione anche il proprietario o detentore delle unità a destinazione non abitativa.
Diversamente, se in un condominio la superficie dedicata alle abitazioni è inferiore (o uguale) al 50%, la detrazione per gli interventi su parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione (Circolare n. 57/1998 dell’amministrazione finanziaria).
La documentazione edilizia - Per i lavori di ristrutturazione edilizia, in linea generale, è necessario presentare presso il Comune competente la documentazione tecnica abilitativa richiesta.
Il Provvedimento del 2 novembre 2011 (documentazione da conservare) dispone che se la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo per realizzare un intervento ammesso alla detrazione, il contribuente è tenuto a redigere un’autocertificazione (ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n. 445/2000) in cui attesti: