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I lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1 del DL n.3/2020, hanno diritto ad una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del DL Liquidità n.23/2020.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.35/2020 ha istituito i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici”. Per il modello F24:
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si ricorda che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.