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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 130 del 07-06-2018) il decreto (del 23 aprile 2018) riguardante le disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.
Il credito d’imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio – Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), all’articolo 1, commi da 319 a 321, è stato introdotto il credito d’imposta istituito per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.
In particolare, il comma 319 del suddetto articolo 1, dispone che, a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco (tale codice per la classificazione delle attività economiche è stato introdotto dal 1° gennaio 2008 con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), è riconosciuto un credito d’imposta, nel limite di spesa di:
Disposizioni applicative – Come spiegato dall’articolo 3 del decreto inerente le disposizioni applicative, recante “Parametri per il calcolo del credito d’imposta”, quest’ultimo è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al comma 4, alle seguenti voci:
a) Imposta municipale unica - IMU;
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
c) Tassa sui rifiuti - TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA;
g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in questione, come precisa l’articolo 4 del decreto in esame, i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione Generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (DG biblioteche e istituti culturali), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.
Tali richieste devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante.
La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.
In seguito alla ripartizione, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili.
Il decreto specifica, altresì, che, qualora l'importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato riportate nella Tabella 2 che è allegata al decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.
La sopra citata tabella, prevede i seguenti scaglioni con le corrispondenti percentuali:
Inoltre, il credito d'imposta, è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.
Nel decreto in esame, all’articolo 6, sono previste le “Cause di revoca del credito d’imposta e recupero del beneficio indebitamente fruito”, in quanto, il riconoscimento del credito decade o è revocato:
a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto in esame.
In seguito ai controlli effettuati, sarà la DG biblioteche e istituti culturali (come specifica l’articolo 7 del decreto, relativo al monitoraggio ed alle sanzioni), una volta accertata l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta, a provvedere al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il recupero del credito indebitamente utilizzato, sarà effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato.
Infine, è compito sempre della DG biblioteche e istituti culturali – come precisato nell’articolo 8 del decreto -, di predisporre e pubblicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in commento, gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito d’imposta.