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Firmato dal MISE il decreto che innalza ad 8.000 euro (dagli attuali 6.713,98 euro) la soglia reddituale che consente l’esenzione dal canone RAI ordinario per gli over 75. Ad annunciarlo è stato ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa tenutasi presso l’Agenzia del Demanio. La notizia è stata accolta con favore anche dalla stessa televisione pubblica nazionale la quale in una nota ha fatto sapere che la misura è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all’informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai.
Per effetto di tale intervento, fa sapere il Primo Ministro, gli esentati dal pagamento della tassa sul televisore privato passeranno da 115.000 a 350.000.
Di cosa stiamo parlando – Il diritto all’esenzione in commento è stato previsto a livello legislativo ai sensi del comma 132 della Legge n. 244/2007, in base al quale a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 euro), senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Dunque, per l’esenzione del canone RAI 2018, il reddito di riferimento deve essere quello del 2017. Il reddito da prendere in considerazione è quello dato dalla somma: del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (esempio Modello 730/2018 oppure per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CU); dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti; delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; dei redditi di fonte estera non tassati in Italia. Sono esclusi, invece: i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Ciò che non è stato detto (si aspetta la pubblicazione del decreto per saperlo) è se la nuova soglia opera già con riferimento al canone RAI dovuto per quest’anno oppure la novità decorrerà dal canone 2019.
La domanda - Ad ogni modo, fermo restando che il beneficio potrà essere chiesto solo per l’abitazione di residenza (non potrà essere ottenuto ad esempio per la seconda casa in montagna) si ricorda che ai fini dell’esenzione occorre presentare apposita domanda sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il modello, accompagnato da un documento di identità valido, deve essere compilato e presentato in una delle seguenti modalità: