Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il contribuente non può chiedere il rimborso di quanto corrisposto a seguito della notifica della cartella di pagamento a fini TARSU, se questa poi non è stata tempestivamente impugnata. Dalla definitività della cartella deriva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso.
È quanto ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione (Sez. 6-5) con l’Ordinanza n. 20367/2018.
Il giudizio nasce dal silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Palermo su un’istanza di rimborso TARSU in ordine a tre annualità d’imposta.
La Società istante ha proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. del capoluogo siciliano, che lo ha accolto, con sentenza confermata all’esito del giudizio d’appello instaurato dall’ente locale.
Ebbene, con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente fondata l’impugnazione proposta dal Comune contro la sentenza di appello e ha deciso la causa nel merito, in senso sfavorevole alla parte privata.
Il ricorso del Comune di Palermo, pertanto, è stato accolto, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato. Conseguentemente, la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della Società contribuente, condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.