Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Anche in caso di operazioni straordinarie, se vi è prosecuzione dell’attività svolta, sono applicabili gli studi di settore. Occorre, innanzitutto, ricordare che, l’Amministrazione finanziaria, ha elaborato, d’intesa con le categorie interessate, appositi studi di settore validi sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui redditi (articolo 62-bis, D.L. n. 331/1993; articolo 10, Legge 8 maggio 1998, n. 146, e D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195), i quali, consentivano di stimare i ricavi o i compensi attribuibili al contribuente.
Essi, individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento:
Affinché si verifichi tale ipotesi, è necessario che vi sia identità tra il soggetto che ha cessato l’attività e quello che la inizia entro il termine dei sei mesi. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 22 maggio 2007, n. 31/E, ha osservato che bisogna distinguere tra persona fisica/imprenditore individuale e altri soggetti (società, enti commerciali e non commerciali, ecc.).
Per la persona fisica/imprenditore individuale, sussiste una coincidenza tra il soggetto che ha cessato e colui che ha iniziato l’attività, nonostante l’inizio dell’attività avvenga con attribuzione di una nuova partita IVA.
Lo stesso criterio, dev’essere applicato nel caso di cessazione ed inizio attività da parte di un’impresa familiare di cui sia titolare un imprenditore individuale.
Relativamente ai soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale, la cessazione dell’attività, determina l’estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir meno uno dei requisiti essenziali per l’applicabilità della norma in oggetto.
Per la cessazione dell’attività, il termine è di sei mesi e si verifica, sia nel caso in cui il periodo di cessazione e d’inizio dell’attività rientrino nello stesso periodo d’imposta, sia nel caso in cui il periodo d’imposta in cui si inizia l’attività sia quello successivo.
In merito alla compilazione, invece, occorre dapprima ricordare che, l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare 19 settembre 2013, n. 30/E, ha precisato che, la cessazione dell’attività prevalente in corso d’anno, è da ricondurre alla fattispecie della modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, in quanto, l’attività che nel corso dell’anno ha conseguito i maggiori ricavi, viene sostituita dall’attività dalla quale si sono conseguiti minori ricavi. La fattispecie è da ricondurre ad un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
In tal caso, quindi, si deve indicare il codice 11 nei righi RE1, RG1, RF1 del modello Redditi 2018, e dev’essere compilato il modello studi di settore relativo all’attività prevalente.
Nel Modello Redditi 2018, sono previsti codici differenziati per indicare le varie ipotesi di periodo d’imposta non normale.
Nel campo 2, “Studi di settore: cause di esclusione” dei righi RE1, RF1 o RG1, si deve indicare uno dei seguenti codici:
Il codice 3 identifica, altresì, le situazioni dove l’attività viene svolta da un diverso soggetto giuridico in continuità con la precedente.