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Dalle indicazioni fornite nelle risposte n° 152 e 153 pubblicate ieri, 22 maggio 2019, si evince che il “credito investimenti” e il “credito programmazione” sono utilizzabili in compensazione e non sono soggetti al limite di utilizzo, come chiarito con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 secondo cui il limite generale alle compensazioni non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi).
Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la gestione delle sale cinematografiche. La società ALFA, in ragione della propria attività sociale, ha usufruito dello specifico credito d’imposta che l’art. 20 del D.Lgs. n° 60/2016 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche fino al 31 dicembre 2016.
All’utilizzo in compensazione orizzontale di tale credito si applicavano cumulativamente sia il limite generale di euro 700.000, sia il limite speciale di euro 250.000. La legge n° 220 del 2016 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post produzione (“credito investimenti”) e un credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (“credito programmazione”). Inoltre, l’articolo 21 ha stabilito che siffatti crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, mentre, per espressa previsione normativa, non si applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007.
L’istante evidenzia che il decreto ministeriale 15 marzo 2018 ha previsto che il “credito investimenti” non può essere autorizzato in misura superiore a 2.000.000 euro annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese, mentre il “credito programmazione” non può essere fruito oltre un ammontare annuo massimo di 4.000.000 euro.
Il proponente chiede di sapere se alla fruizione del “credito investimenti” e del “credito programmazione” non trova applicazione il limite generale annuale alla compensazione previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Risposta
L’Agenzia precisa che l’articolo 20 del D.Lgs. n° 60/1999 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli, un apposito credito d’imposta. Il decreto interministeriale n. 310/2000 stabiliva che tale credito poteva «essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell’imposta sul valore aggiunto o compensato, previa annotazione del relativo ammontare nel registro».
Successivamente, la L. n° 220/2016 ha rimodulato l’intera disciplina:
Quanto al limite generale di 700.000 euro, che a decorrere dal 1° gennaio 2001 disciplina il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, l’Agenzia è dell’avviso che possono tornare applicabili i chiarimenti resi in passato per altri crediti ad essi similari.