16 gennaio 2018

CU 2018: online i modelli definitivi

Autore: daniele bonaddio

Con Provvedimento n. 10729 del 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente approvato la Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Inoltre sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

In sostanza, sono state confermate le novità già annunciate in occasione della pubblicazione online delle bozze.

La prima novità è rilevabile dalla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), che proroga fino al 31 ottobre 2018 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU relative ai soggetti sostituiti che non possono avvalersi del modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi.

Restano, invece, confermati gli altri termini d’invio rispettivamente al:

  • 7 marzo 2018 per l’inoltro telematico;
  • 3 aprile 2018 (il 31 marzo 2018 cade di sabato ed è seguito dalle festività di Pasqua e Pasquetta).

La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno.

Altre importanti novità da rilevare riguardano l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili (LSU) con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Inoltre, trova spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria.

CU 2018 - Il Modello CU 2018 è la nuova certificazione unica che ha sostituito il vecchio Modello CUD. Ricordiamo che la CU, come di consueto, deve essere rilasciata da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e su quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituiti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonome a i redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo (quest’anno prorogato al 3 aprile 2018).

Come lo scorso anno, la CU è composta in tre macro sezioni:

  • Frontespizio; che contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT; nel quale vengano riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili all’AdE;
  • CU 2018; nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Le novità - Di seguito si riepilogano gli elementi di novità principali con le quali i sostituti d’imposta dovranno confrontarsi quest’anno:
  • innanzitutto viene specificato che il contribuente il quale non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e riscontra errori nella CU ricevuta, può rivolgersi direttamente al sostituto d’imposta per la correzione dei dati;
  • in merito alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, da quest’anno il lavoratore può optare per la corresponsione del premio di risultato sotto forma di fringe benefits il cui regime fiscale è disciplinato dall’art. 51 TUIR. Dunque, il sostituto d’imposta è chiamato a valorizzare i punti 573 e 583 nei quali bisogna riporta l’ammontare del premio che il lavoratore ha scelto di percepire sotto forma di fringe benefits. Anche nei punti 579 e 589 devono essere riportate le somme ed i valori di cui al comma 4 dell’articolo 51 che, per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato e che non sono stati pertanto assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF ma concorrono alla formazione del reddito del lavoratore secondo le regole dello stesso comma 4;
  • altra novità riguarda la novità per i familiari a carico. In tali casi, il sostituto d’imposta è tenuto a indicare il dato anche se non vi sono le condizioni per essere considerati a carico ma non è più previsto che il dato sia richiesto per la corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni stesse;
  • viene risolto anche il problema riscontrato due anni fa relativo all’indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico: anche per quest’anno viene confermato il non obbligo;
  • in riferimento alla contribuzione riservata alla previdenza complementare, l’importo deve essere anche indicato nei punti 574 e 584, mentre se la contribuzione interessa enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, i dati sono ripetuti nei punti 575 e 585;
  • laddove il contribuente presenti rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione, e qualora lo stesso abbia richiesto il conguaglio di più Certificazioni Uniche, il dato dei rimborsi relativi ai precedenti sostituti, deve essere inserito nella nuova sezione “Altri sostituti”;
  • per quanto riguarda il domicilio fiscale viene precisato che la compilazione del campo 24 va effettuata solo se viene trasferita la residenza in altro comune oppure in caso di trasferimento in un comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti a uno o più comuni che continuano ad esistere. Invece la compilazione non va effettuata se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione di comuni preesistenti;
  • è stata inserita nuova sezione per indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In questi casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare;
  • è stata inserita una nuova sezione riservata al nuovo regime fiscale delle locazioni brevi. In base a quanto previsto dalla nuova normativa, infatti, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sull'eventuale canone o corrispettivo pagato dall'utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.
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