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L’INAIL, con la circolare n. 41 del 29 ottobre 2018, comunica di aver effettuato la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. La rivalutazione, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, viene calcolata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e 2017 (media annua), secondo i dati resi noti dall’ISTAT, è pari all’1,10%.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura dell’1,10%.
Tale rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico, maggiorato della percentuale del 16,25 corrispondente ai due aumenti straordinari effettuati dall’Istituto per il 2008 e il 2014.
Danno biologico
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018 e si applica esclusivamente agli importi erogati dall’Istituto.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2018.
Accertamento provvisorio postumi
Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi, l’INAIL fa presente che la data di decorrenza della rivalutazione varia in base alla data degli stessi: