7 febbraio 2018

Depenalizzazione: la sanzione segue il criterio della competenza contributiva

Autore: DANIELE BONADDIO

L’arco temporale da considerare ai fini dell’ipotesi di omessi versamenti di ritenute previdenziali di importo inferiore/superiore alla soglia di 10.000 euro – elemento fondamentale per l’applicazione della sanzione – bisogna fare riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre), relativi alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente - novembre dell’anno in corso.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 437/2018.

La Depenalizzazione - Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

La norma, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:

  • per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032;
  • per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Sul punto, è stato precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).

In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). In tal modo l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione.

Parere INL - In ordine a tale previsione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel dettare indicazioni al personale ispettivo, è intervenuto superando i chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016.

L’INL, infatti, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute va effettuata secondo “il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo)”.

Parere INPS - La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso)”.

L’INPS, pertanto, conferma le proprie indicazioni formulate.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy