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Per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. L’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l’esecutore materiale del pagamento.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 625/2021.
In particolare, il quesito è stato avanzato da un istante che è stato sottoposto ad un intervento cardiochirurgico di riparazione della valvola mitrale non andato a buon fine, con conseguente re-intervento per sostituzione di tale valvola in un altro ospedale.
L’istante, quindi, ha avviato una causa, in cui ha chiamato in giudizio il primo ospedale, con il fine di accertare la responsabilità medica dei cardiochirurghi della struttura stessa. Di conseguenza, il giudice del procedimento civile ha nominato il consulente tecnico d’ufficio per effettuare una consulenza medico-legale.
Al riguardo, il medico legale, membro del collegio CTU, ha emesso una fattura nei confronti del tribunale, inserendo nella nota una dicitura che precisa, in conformità alla circolare 9/E del 07/05/2018, che tale fattura intestata al tribunale non è a carico della PA ma è pagata da parte ricorrente.
Alla luce di ciò, l’istante chiede se la spesa per la consulenza medico-legale descritta, possa essere portata in detrazione, essendo l’effettivo sostenitore, a titolo definitivo, della spesa stessa, nonostante il documento fiscale sia intestato al tribunale.
Risulta necessario menzionare l’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir, che consente di detrarre dall’IRPEF nella misura del 19%, le spese sanitarie superiori a 129, 11 euro. Tali spese includono quelle: