Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 2018/957, che interviene sulla disciplina vigente in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi (c.d. norme anti-dumping). Il provvedimento interviene a modifica della Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
I Paesi membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 30 luglio 2020.
La finalità è quella di garantire una migliore protezione dei lavoratori distaccati e una concorrenza leale tra imprese.
Limiti e regole - Il termine di durata massima del distacco transnazionale viene fissato a 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
Il versamento dei contributi a favore del lavoratore distaccato deve in ogni caso essere effettuato nel paese d’origine, mentre la retribuzione è quella del paese ospitante. Superato il periodo massimo, invece, devono essere applicate in toto le regole del paese in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Durante il distacco, i lavoratori sono destinatari delle norme del Paese ospitante in materia di retribuzione, e godono delle condizioni di alloggio e delle indennità o dei rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Condizioni di lavoro - Il documento, inoltre, contiene una serie di rilevanti novità che riguardano le condizioni di lavoro: