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La Risposta n. 199 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, risolve la problematica inerente l’applicazione errata dell’aliquota Iva ordinaria del 22% invece di quella ridotta del 10%, in merito ad alcune fatture emesse (in seguito ad un progetto di riqualificazione edilizia) dalla società DELTA Spa nei confronti della società S.G.R. Spa, la quale gestiva un fondo comune di investimento immobiliare. Si specifica che l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le note di variazione in diminuzione vanno emesse nei confronti della società subentrante nonché la società Delta Spa.
Il caso
L’istante è una società di gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, la quale:
Le suddette fatture sono state emesse applicando erroneamente l’aliquota IVA ordinaria del 22% invece di quella ridotta del 10% e, conseguentemente, si chiede se per rettificare ai fini IVA le fatture, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa dalla società DELTA Spa nei confronti dell’attuale gestore del Fondo, ovvero verso la precedente società di gestione dello stesso nonché S.G.R. Spa.
Il Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si richiama prima di ogni considerazione la disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliari, la quale è contenuta negli articoli 6 e seguenti del decreto-legge n. 351 del 2001. Inoltre è opportuno ricordare, che il Fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato da quello della società di gestione.
I fondi comuni di investimento immobiliare non hanno un’autonoma soggettività tributaria ai fini IVA, in quanto la stessa è attribuita, in via esclusiva, alla società di gestione del risparmio, che ha l’obbligo di tenere una contabilità separata per la propria attività e per ciascun fondo.
In caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra, nell’amministrazione di un fondo comune d’investimento immobiliare, nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della società sostituita, le note di variazione in diminuzione vanno emesse nei confronti della società subentrante.
La nuova società di gestione del fondo subentra, infatti, nelle posizioni soggettive di quella precedente, pertanto è legittimata a richiedere al cedente/fornitore nonché DELTA SPA, la rettifica dell’IVA originariamente detratta dalla SGR sostituita imputabile al fondo gestito.
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