15 gennaio 2018

Fondo vittime amianto: stop all’addizionale dal 2018

Autore: DANIELE BONADDIO

Con la Circolare n. 2/2018, l’INAIL ha recepito la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 189 della L. n. 205/2017) secondo la quale per gli anni 2018-2020 non è disposta l’applicazione dell’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Dunque, per l’anno 2017, l’addizionale verrà applicata in sede di regolazione dei premi, con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Fondo vittime amianto – Il Fondo per le vittime dell’amianto trae origine dall’art. 1, co. 241 della L. n. 244/2007, adottato con Decreto (Lavoro-Economia) 12 gennaio 2011, n. 30, che ha regolamentato il finanziamento del Fondo e le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva spettante ai titolari di rendita, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax” riconosciute dall'Inail e, in caso di premorte, agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Fondo è alimentato da un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'Inail, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni.

Dal 2011 al 2016 la misura dell’addizionale amianto a carico delle imprese per la gestione navigazione è rimasta fissata allo 0,02% ed è variata per le voci di lavorazione della gestione artigianato, industria, terziario e altre attività come segue:

  • anno 2011: 1,03%;
  • anno 2012: 1,08%;
  • anno 2013: 1,17%;
  • anni 2014, 2015 e 2016: 1,33%.

Addizionale 2017 - Per l’anno 2017 l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto è stata fissata:
  • nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
  • nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.

Sono stati inoltre confermati anche per l’anno 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale. L’addizionale verrà applicata in sede di regolazione dei premi, dovuti per l’anno 2017 con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Legge di Bilancio 2018 – Sul punto, è intervenuta recentemente la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) disponendo all’art. 1, co. 189 che per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

A seguito di tale modifica normativa, l’Istituto ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy