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Premessa – L’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti da gratuito patrocinio riconosciuta agli Avvocati, per il pagamento dei debiti fiscali maturati in capo agli stessi, è esercitabile fino al 30 di aprile. A renderlo noto è stato il M.E.F. con un apposito avviso pubblicato sulla Piattaforma certificazione Crediti (PCC).
I crediti da gratuito patrocinio in qualsiasi data maturati e non ancora saldati possono essere utilizzati in compensazione con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
Nell’avviso del M.E.F. "compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato: funzione estesa a tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria", viene specificato che la funzionalità telematica presente sulla piattaforma dei crediti commerciali per esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione è disponibile dal 1° marzo al 30 aprile.
A tal fine, è consigliato procedere fin da subito:
Normativa - La Legge n°208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 778 stabilisce che i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
Facciamo dunque riferimento ai crediti collegati all’assistenza prestata in giudizio da avvocati, tributaristi o commercialisti nell’ambito del gratuito patrocinio di cui all’art.74 del d.P.R. 115/2002.
Le disposizioni attuative – Le disposizioni attuative relative all’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti da gratuito patrocinio sono rinvenibili nel decreto M.E.F. 15 luglio 2016 il quale all’articolo 3 dispone che:
Compensazione anche per gli studi associati e società – L’opzione per la compensazione dei debiti fiscali, riguarda da quest’anno anche gli avvocati esercenti l’attività in forma associata o societaria; tale possibilità è stata chiaramente ammessa dalla circolare del Ministero della Giustizia del 1° settembre 2017, con la quale si era andata a correggere l’interpretazione fornita con un’altra circolare, quella del 3 ottobre 2016 con la quale invece era stato stabilito che poiché il decreto attuativo della disposizione in commento (Decreto MEF 15 luglio 2016) disciplinava “le modalità con le quali gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 […] possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa [...]”, non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale.
La procedura prevista - Fatta tale importante precisazione e ritornando alla procedura ai fini della richiesta di utilizzo in compensazione del credito da gratuito patrocinio per il pagamento dei debiti fiscali come in premessa individuati, per ciascuna fattura i “creditori” registrati nel sistema PCC e che hanno espresso la relativa opzione, riceveranno la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.
L’utilizzo del credito in compensazione, anche in più soluzioni, è permesso a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 presentato tramite Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo 6868, precisando che il campo “anno di riferimento”, deve essere valorizzato con l’anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione.