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L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato ieri, sul proprio sito, nella sezione delle “Risposte alle istanze d’interpello e consulenza giuridica”, i principi di diritto n. 4 e 5 relativi al Gruppo IVA e, precisamente, in merito all’insussistenza del vincolo finanziario, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 1, del decreto del D.P.R. n. 633/1972 e all’insussistenza del vincolo economico, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
Il principio di diritto n. 4 – In tale principio, l’Agenzia specifica innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 70-quater del D.P.R. n. 633/1972, il Gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'articolo 70-ter del medesimo D.P.R. n. 633.
Inoltre, nella definizione di vincolo finanziario, il comma 1 dell’articolo 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, fa riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell'articolo 2359 del Codice Civile, secondo cui «sono considerate società controllate (...) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria».
In virtù di quanto previsto dalla norma sopra esposta, secondo l’Agenzia, “è, pertanto, preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile”.
Sempre il Fisco, precisa che, ai suddetti soggetti passivi, l'opzione per il Gruppo IVA (di cui all'articolo 70-quater del D.P.R. n. 633/1972) è consentita, ai sensi dell'articolo 70-bis, comma 1, del medesimo decreto, solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti esercitando il controllo di diritto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile.
In ragione di ciò, nel caso di un ente con la forma giuridica di associazione (ancorché sia soggetto passivo ai fini IVA per le attività commerciali svolte), deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo IVA in veste di controllato.
Ciò, in quanto, non è possibile ravvisare, rispetto allo stesso, la sussistenza del vincolo finanziario, in
quanto, l'organo assembleare di un’associazione, non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile.
Il principio di diritto n. 5 – In tale principio, recante “Interpelli articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212. Gruppo IVA. Istanze presentate per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, si pongono una serie di questioni.
In relazione ad un costituendo Gruppo IVA, infatti, sussiste il vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, rispetto alle seguenti società, facenti parte di un gruppo societario operante nell’ambito delle attività bancarie e finanziarie e di seguito elencate: