10 gennaio 2018

ICP. Esenti i cartelli informativi del Centro commerciale

Autore: PAOLA MAURO

Sono esenti dall’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) i cartelli del Centro commerciale dal contenuto informativo, come ad esempio quelli che indicano giorni e orari di apertura, la possibilità di navigare gratis (free Wi-Fi), le aree merceologiche (televisori, informatica, telefonia ecc.), la mappa del centro commerciale o l’uscita.

È quanto emerge dalla sentenza n. 278/01/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Como.

La Commissione ha accolto il ricorso presentato dalla società proprietaria di un Centro commerciale che si è vista recapitare un avviso di accertamento ai fini ICP per il 2016, in riferimento a cartelli dal contenuto meramente informativo.

In particolare, la pretesa impositiva ha avuto a oggetto i cartelli recanti l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura, della rete Wi-Fi gratuita e delle macro aree merceologiche (tv, telefoni, informatica ecc.), nonché quelli con la piantina del Centro commerciale.

Ebbene, il Collegio giudicante, sulla base dei documenti allegati (anche di carattere fotografico) e delle deduzioni della società ricorrente (non efficacemente contrastate dell’Agente della riscossione), ha escluso la legittimità dell'avviso d’accertamento impugnato, in quanto, come chiarito da precedenti pronunce della C.T.P. di Como e della C.T.R., l'imposta non può essere pretesa per tutto ciò che:

  • riguarda semplici aspetti informativi (giorni e orari di apertura, indicazioni sull’uscita o sulla mappa del Centro commerciale);
  • riguarda la disponibilità del servizio free Wi-Fi (che, evidentemente, non promuove alcun prodotto);
  • riguarda le tipologie di merce (informatica, telefonia eccetera);
  • costituisce semplice ripetizione del logo del medesimo Centro commerciale, all'interno del Centro stesso.

Il ricorso della società contribuente, pertanto, è stato accolto nel merito, con condanna dell’Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali.

Totem area ristoro - Si ricorda la sentenza n. 35/01/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, secondo cui non sono soggetti all’imposta comunale sulla pubblicità i “totem” presenti nell’area ristoro del Centro commerciale che indicano il tipo di prodotto somministrato e i relativi ingredienti, non essendo in tal modo assimilabili a un mezzo pubblicitario.

Locandine film - Dalla sentenza n. 313/02/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Como invece emerge che, relativamente al cinema ubicato nel Centro commerciale, l’esenzione stabilita dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507/93 non opera per le locandine apposte in luoghi comuni, quali il parcheggio esterno o la galleria, mentre godono dell’esenzione le locandine situate all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni del cinema stesso.

Centro commerciale per partite IVA - Per finire, secondo la Cassazione, l’imposta comunale sulla pubblicità può essere pretesa per le targhe poste in corrispondenza dell’esercizio commerciale situato all’interno del “centro commerciale all’ingrosso”, essendo irrilevante l’accesso limitato ai soli titolari di partita IVA (Sez. V, sent. n. 6916/2017). Gli Ermellini sostengono che, “in tema di imposta sulla pubblicità, luogo aperto al pubblico deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso. Ciò in quanto il presupposto impositivo deve essere individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (con riguardo allo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio, si veda Cass. n. 27497 del 30/12/2014; con riguardo alla targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico si veda Cass. n. 22572 del 8/9/2008)”. Ne deriva che anche lo spazio destinato a Centro commerciale all’ingrosso, cioè accessibile a soli possessori di partita IVA, è definibile, ai fini dell'imposta, area aperta al pubblico.

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