10 luglio 2018

Il d.l. “dignità” abroga la disciplina relativa alle SSDL

Autore: Pietro Mosella
Prima dell’emanazione del D.L. “Dignità”, avvenuta nei giorni scorsi per mano del Governo, era previsto, così come disposto dall’articolo 1, commi 354 e 355, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che, dal 1° gennaio 2018, le attività sportive dilettantistiche, potevano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie previste dal Codice Civile. In particolare, era possibile svolgere l’attività sotto forma di:
  • società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc e Sas).

Era, altresì, prevista, per le suddette società, la riduzione dell’Ires alla metà a condizione che, le stesse, fossero riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Tale agevolazione, doveva applicarsi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme UE in materia di aiuti “de minimis”.

Con l’emanazione del suddetto D.L. “Dignità”, è stata, di fatto, abrogata l’intera disciplina riguardante le Società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

A tal proposito, tale decreto, ha apportato modifiche anche alla particolare disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa inerenti le predette società, così come previsto all’articolo 1, recante “Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”.
La Legge di Bilancio 2018, infatti, all’articolo 1, commi 358 e 359, prevedeva che, a partire dal 1° gennaio 2018, era prevista, appunto, una specifica disciplina per i compensi derivanti dai contratti sopra citati stipulati da tali società riconosciute dal CONI.

Si qualificano come collaborazioni coordinate e continuative, le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (articolo 90, Legge n. 289/2002 e articolo 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015).

La tassazione di questi compensi, in capo ai percettori, varia a seconda della qualificazione del soggetto erogatore.

Relativamente al trattamento Irpef dei compensi percepiti per tali rapporti di collaborazione, in pratica, era stato stabilito che, se i compensi derivavano da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative, costituivano per il percettore, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, D.P.R. n. 917/1986).

Era previsto anche l’obbligo d’iscrizione all’INPS (articolo 1, comma 360, Legge n. 205/2017).

Il D.L. “Dignità” ha, inoltre, previsto l’eliminazione dell’agevolazione contributiva della quale avrebbero beneficiato le SSDL relativamente ai rapporti di collaborazione instaurati.
Tale agevolazione, consisteva nel versamento di una contribuzione in misura pari al 50 per cento del compenso spettante al collaboratore, per il periodo 2018-2022.

A questo punto, le risorse conseguenti all’abrogazione della normativa citata in precedenza, saranno destinate ad un apposito fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche non lucrative.
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