16 novembre 2021

Immatricolazione veicoli intra ed extra comunitari: differisce la documentazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ai fini dell’immatricolazione di veicoli oggetto di importazione, ossia acquisto non comunitario, è richiesta la certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’Iva o l’utilizzazione di idonea dichiarazione di intento. Tale certificazione dovrà esser presentata all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 778 del 12 novembre 2021. Il Fisco, in questa sede, riporta l’attenzione sul versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto per immatricolazione di auto extra-UE, distinguendo tra un acquisto extra-comunitario e intra-comunitario.
Nel dettaglio, l’interpello perviene da una società che svolge attività di commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di vari mezzi di trasporto nuovi e usati e, di parti di ricambio; con attività prevalente corrispondente al commercio di autobus usati, che spesso vengono approvvigionati da mercati sia UE che extra-UE.

L’Istante, nell’esporre il quesito, fa presente che, con riferimento alle modalità di assolvimento dell’Iva, sostiene una procedura differente da quella esposta dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile. Infatti, secondo l’UMC la corretta modalità corrisponderebbe al versamento tramite “F24 immatricolazione auto UE”, mentre, secondo la società Istante, la procedura differisce a seconda che si tratti veicoli di provenienza intracomunitaria o non comunitaria.

In particolare:
  • ai fini dell’immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, l’IVA è versata tramite apposito modello “F24 immatricolazione auto UE” recante il numero del telaio e l’ammontare dell’imposta assolta in occasione della prima cessione interna;
  • ai fini dell’immatricolazione di veicoli oggetto di importazione, è richiesta la certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’imposta o l’utilizzazione di idonea dichiarazione d’intento.

Il dubbio dell’istante, a questo punto, considerato il parere differente, verte su quale sia la corretta modalità di assolvimento dell’Iva per l’immatricolazione di veicoli non comunitari, precisando, inoltre una connessione anche con l’applicazione della disciplina dei depositi IVA.

L’Amministrazione finanziaria sembra chiarire ogni dubbio concordando con la versione prospettata dall’Istante. Nel prospetto normativo, richiama l’articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 262 del 2006 precisando che per i veicoli oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della facoltà prevista dall’articolo 8, comma 2, DPR n. 633/1972, nei limiti ivi stabiliti.

La differenza tra le documentazioni – La disciplina sull’immatricolazione prevede la dimostrazione del preventivo corretto adempimento degli obblighi IVA afferenti alla prima cessione interna o all’importazione del veicolo. La documentazione necessaria ad attestare la suddetta condizione è differenziata a seconda che il bene sia oggetto di acquisto intracomunitario o di importazione.

Solo nel caso di acquisto intracomunitario è prevista la documentazione del modello “F24 immatricolazione auto UE” in relazione all’Iva assolta sulla prima cessione interna del bene. A confermarlo è anche la Risoluzione n. 344/E del 5 agosto 2008.

Qualora si tratti di veicoli importati, invece, si dovrà presentare all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile la documentazione doganale idonea all’univoca identificazione del veicolo e dell’Iva assolta in sede di importazione dello stesso. In tal caso, i documenti doganali che devono esser esposti consistono nella bolletta doganale oppure, qualora quest’ultima sia unica per più veicoli, dovrà esser presentato il certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine, indicati i dati di fabbrica e il tipo di veicolo, il numero di telaio, lo stato d’uso, gli estremi della bolletta doganale e la categoria del veicolo.

Nonostante la documentazione sia differente, le modalità di effettuazione dei versamenti presentano uguale finalità. Infatti, l’intenzione è quella di identificare una corrispondenza univoca tra l’imposta ed il veicolo cui la stessa documentazione riferisce.
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