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Nel rispetto di tutti i requisiti fissati per legge, se il trasferimento in Italia è da attribuire ad un nuovo ruolo di portata superiore rispetto al precedente grazie alle specifiche competenze maturate nelle esperienze lavorative all’estero, il contribuente impatriato, precedentemente distaccato all’estero, può usufruire dell’agevolazione riconosciuta ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 147/2015.
In sintesi è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 45 pubblicata ieri, 23 ottobre, in seguito a specifico interpello.
Normativa – L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 dispone che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (al 70% per l’anno di imposta 2016), al ricorrere delle seguenti condizioni:
L’istanza di interpello – La risposta n°45 di ieri è legata a specifica istanza di interpello con la quale, una società, parte di un gruppo societario, intendeva conoscere la possibilità di applicare le agevolazioni sopra individuate per un lavoratore, cittadino straniero, assunto in Italia, con inquadramento professionale di Dirigente nel corso del 2015, e successivamente distaccato all’estero presso un’altra società. Entrambe le società sono riconducibili allo stesso gruppo. La sua 1° assunzione in Italia era espressamente finalizzata al distacco all’estero, infatti la lettera di assunzione prevedeva che il posto di lavoro sarebbe stata una città europea, per un periodo iniziale di almeno sei mesi. Il lavoratore, pur avendo stipulato un contratto di lavoro con una società italiana, ha mantenuto all’estero il centro dei suoi interessi e non si è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, qualificandosi, quindi, quale soggetto fiscalmente non residente in Italia.
Successivamente, su proposta della prima società citata, il lavoratore ha accettato una nuova posizione organizzativa in Italia, posizione di portata superiore in termini di competenze, responsabilità e condizioni economiche, rispetto a quella precedente per il quale era stato assunto nel 2015. Da qui il trasferimento in Italia, a partire dal 2018 e la successiva acquisizione della residenza fiscale italiana.
Il parere dell’Agenzia delle entrate - L’Amministrazione finanziaria ha messo subito in evidenza come la normativa sopra citata, non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia.
Tuttavia l’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16; successivamente però tale interpretazione di carattere restrittivo è stata rivista, , con la risoluzione n°76-2018, dove è stato messo in evidenza come la suddetta interpretazione restrittiva non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Apertura replicata nella risposta n° 45 di ieri dove è stato messo in evidenza come, sono passibili di interpretazione positiva, dunque di riconoscimento dell’agevolazione, le ipotesi in cui in cui:
In sostanza, nel rispetto di tutti i requisiti fissati per legge, se il trasferimento in Italia è da attribuire ad un nuovo ruolo di portata superiore rispetto al precedente grazie alle specifiche competenze maturate nelle esperienze lavorative all’estero, il contribuente impatriato, precedentemente distaccato all’estero, può usufruire dell’agevolazione riconosciuta ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 147/2015.