22 febbraio 2018

INPS: istruzioni per il conguaglio contributivo della gestione pubblica

Autore: Debhorah Di Rosa

Alla fine di ogni anno il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, al fine di pervenire all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo, di verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e di accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2017 vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens, che ha ricompreso le denuncia ListPosPA.
A tal proposito la Circolare INPS n. 20 del 31 gennaio 2018 specifica in premessa che il datore di lavoro pubblico, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto:

  • i tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • dei redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

N.B.Nel caso in cui una parte dei redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato sia erogata da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ovvero il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

Determinazione dell’imponibile contributivo - Il reddito imponibile da considerare ai fini delle operazioni di conguaglio è quello relativo a somme erogate nel 2017 che hanno un periodo di riferimento compreso nell’anno 2017.

Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, con riferimento agli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è pari a euro 100.324,00 per l'anno 2017.

Tale massimale vale come riferimento non soltanto per la contribuzione ai fini pensionistici ma anche per l'aliquota aggiuntiva dell'1% e per la contribuzione relativa alla gestione per le prestazioni creditizie e sociali.

Il massimale non è frazionabile a mese e dunque rimane valido in valore assoluto anche nel caso in cui l'anno solare risulti retribuito solo in parte.

In caso di pluralità di rapporti di lavoro subordinato:

  • qualora questi siano in successione, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CU rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
  • se si tratta di rapporti di lavoro simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale.

N.B.Le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

Massimale contributivo per incarichi dirigenziali - Con riferimento ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, per l’anno 2017, il massimale è pari a euro 182.874,00.

Massimale retributivo aliquota aggiuntiva 1% - Per l’anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a euro 46.123,00, corrispondente a euro 3.844,00 mensili.

Il contributo deve essere calcolato e versato con cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto:

  • dei redditi di lavoro dipendente, o riconducibili ad esso, comunicati da altri soggetti ed erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
  • dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro ovvero sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

Nel caso in cui alla data del 31/12/2017 siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una data di inizio più remota.

Termini per le operazioni di conguaglio - Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2018.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2018, non oltre il mese di marzo 2018.

Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, e comunque non oltre 16 marzo 2018.

Apparato sanzionatorio - Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti saranno maggiorati delle somme aggiuntive come segue:

  • in caso di invio nei termini della denuncia, ma mancato versamento, sui contributi dovuti maturano le sanzioni per omesso/ritardato pagamento.
  • nel caso in cui sia stata omessa anche la denuncia, ricorre l’ipotesi di evasione, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento relativo al termine di invio della denuncia fino alla data di effettivo versamento.

Certificazione unica - L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra amministrazione corrispondendo direttamente parte della retribuzione è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale, al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre amministrazioni. Nel caso la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare le denunce contributive, è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali.

Tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale, per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della Certificazione Unica 2018 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Pubblica.

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