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Alla fine di ogni anno il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, al fine di pervenire all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo, di verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e di accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2017 vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens, che ha ricompreso le denuncia ListPosPA.
A tal proposito la Circolare INPS n. 20 del 31 gennaio 2018 specifica in premessa che il datore di lavoro pubblico, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto:
Determinazione dell’imponibile contributivo - Il reddito imponibile da considerare ai fini delle operazioni di conguaglio è quello relativo a somme erogate nel 2017 che hanno un periodo di riferimento compreso nell’anno 2017.
Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, con riferimento agli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è pari a euro 100.324,00 per l'anno 2017.
Tale massimale vale come riferimento non soltanto per la contribuzione ai fini pensionistici ma anche per l'aliquota aggiuntiva dell'1% e per la contribuzione relativa alla gestione per le prestazioni creditizie e sociali.
Il massimale non è frazionabile a mese e dunque rimane valido in valore assoluto anche nel caso in cui l'anno solare risulti retribuito solo in parte.
In caso di pluralità di rapporti di lavoro subordinato:
Massimale contributivo per incarichi dirigenziali - Con riferimento ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, per l’anno 2017, il massimale è pari a euro 182.874,00.
Massimale retributivo aliquota aggiuntiva 1% - Per l’anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a euro 46.123,00, corrispondente a euro 3.844,00 mensili.
Il contributo deve essere calcolato e versato con cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto:
Termini per le operazioni di conguaglio - Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2018.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2018, non oltre il mese di marzo 2018.
Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, e comunque non oltre 16 marzo 2018.
Apparato sanzionatorio - Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti saranno maggiorati delle somme aggiuntive come segue:
Certificazione unica - L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra amministrazione corrispondendo direttamente parte della retribuzione è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale, al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre amministrazioni. Nel caso la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare le denunce contributive, è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali.
Tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale, per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della Certificazione Unica 2018 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Pubblica.