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L’articolo 1, comma 273, della legge n° 145/2018 ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera, inserendo l’articolo 24-ter nel TUIR.
Tale articolo prevede, in alternativa al regime di favore previsto dall’articolo 24-bis del TUIR, che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al DL n.189/2016, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Tramite tale intervento normativo, il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione, sempreché vengano erogati da soggetti esteri.
Con il Provvedimento n. 167878/2019 sono state stabilite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241/1997.
Con la Risoluzione n.19/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentirne il versamento:
Invece, la Risoluzione n.20/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0023.0025367 del 6 marzo 2020 dell’INPS, viene disposta la soppressione della causale contributo APEV, con decorrenza dal quinto giorno lavorativo successivo al 21.04.2020: