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L’Agenzia delle Entrate, ieri, ha emanato la Risoluzione n. 107 -2019 per l’ istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – TAX CREDIT EDICOLE.
L’articolo 1, comma 806, della legge n.145/2018 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, per gli anni 2019/ e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Tale credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.
Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
Le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta sono state stabilite con il decreto del 31 maggio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale decreto prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Contestualmente, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in commento è istituito il seguente codice tributo:
Verifiche dell’Amministrazione Finanziaria - L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.