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Gli interpreti e i traduttori svolgono una professione non organizzata in ordini o collegi. In base all’articolo 1 della Legge n. 4/2013, per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
L’apertura della partita IVA –Per l’apertura della partita IVA occorre compilare l’apposito modello AA9/12 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi, artisti o professionisti, per le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35. Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal titolare o dal suo rappresentante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
Nell’apposito campo del modello occorre inserire il codice ATECO 74.30.00 – servizi di traduzione e interpretariato. Dal momento che trattasi di un’attività di lavoro autonomo, l’attività di traduttore e interprete non comporta l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato - CCIAA.
Presentazione del modello – Una volta compilato il modello andrà presentato attraverso una delle seguenti modalità: