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Il Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018 (legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha modificato nuovamente la disciplina delle agevolazioni fiscali previste in favore dei lavoratori, docenti e ricercatori, che rientrano nel nostro Paese. Le novità riguardano le modalità applicative e l’entità delle esenzioni fiscali per i lavoratori che hanno fatto rientro entro il 31 dicembre 2015 e che hanno optato entro il 30 aprile 2017 per il regime speciale per i lavoratori impatriati.
In particolare, viene previsto che l’opzione esercitata dal lavoratore produce effetti limitatamente al quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 restano comunque applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.
La legge di Bilancio 2016 aveva introdotto una normativa transitoria di raccordo tra vecchio e nuovo regime, disponendo a favore dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso al regime per il rientro dei cervelli trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 la proroga dei vecchi benefici fiscali fino all’anno fiscale 2017 oppure, in alternativa, la possibilità di optare per i nuovi incentivi per i lavoratori impatriati.
Disciplina previgente - L’incentivo è stato introdotto dal c.d. Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), in aggiunta al regime agevolativo già in vigore dal 2010. Successivamente la Legge di stabilità 2016 ha previsto il coordinamento delle due agevolazioni attualmente disponibili per il rientro dei lavoratori altamente qualificati residenti all'estero. In particolare il DDL Stabilità consente ai lavoratori rientrati in Italia dal 1° marzo al 6 ottobre 2015 la possibilità di scegliere tra gli incentivi previsti dalla legge n. 238/2010, i cui effetti sono prorogati fino al 31 dicembre 2017, e il nuovo meccanismo incentivante previsto dal decreto internazionalizzazione.
A tali soggetti, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, si applicava una tassazione sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per il quadriennio 2017-2020, in luogo della tassazione calcolata su una base imponibile del 20% o 30% per i periodi di imposta 2016 e 2017 prevista dall’art. 2, comma 1 della legge n. 238/2010.
Soggetti ammessi all’incentivo - Possono accedere all'incentivo i soggetti che:
Decadenza - Il beneficio degli incentivi fiscali decade in caso di trasferimento della residenza o del proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di due anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In questo caso dunque sarà operato il recupero anche dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute anche ai cittadini dell’UE che:
La novità quindi consente di fruire anche per il 2016 dei vantaggi previsti dalla legge n. 238/2010, ovvero la possibilità di applicare la tassazione sulla base imponibile pari al 20% in luogo di quella del 70% prevista dal D. Lgs. n. 147/2015.
Tali soggetti, avendo versato per il 2016 un’imposta più elevata, potranno presentare istanza di restituzione delle somme seguendo le regole che saranno previste da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.