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Nuovo corso per le multe stradali: a lunga distanza dall’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale D.L. 21 giugno 2015 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 32013 n. 98) ed in attuazione delle previsioni in esso contenute (Art. 20 comma 5 quater: “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi”) è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio scorso il Decreto del Ministero dell’Interno – datato 18 dicembre 2017 – che prevede la nuova procedura di notifica a mezzo PEC delle infrazioni del codice della strada.
In soli sette articoli, il detto Decreto, nel definire l’ambito di propria applicazione – e, cioè il procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice medesimo – chiarisce quali siano “il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari” e “la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso”.
Fermi restando i termini per la notifica già previsti dal codice della strada (novanta giorni dall'accertamento), gli atti si considerano dunque spediti, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai soggetti destinatari nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, che quindi ne fa piena prova.
Soggetti destinatari, sempre secondo il decreto, sono:
Quanto ai contenuti della comunicazione, Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve recare nell'oggetto la dicitura “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” e contenere in allegato:
Solo qualora il predetto iter non vada a buon fine, si procederà alla notifica nella modalità tradizionale a mezzo posta con spese a carico del destinatario.
A riguardo deve distinguersi:
In ogni caso va rilevato che, quando la nuova modalità andrà a regime, il destinatario titolare di PEC non avrà scusanti se non avrà consultato la propria casella di posta certificata e non si sia dunque accorto dell’avvenuta notifica, poiché con la consegna e l’accettazione del messaggio essa si avrà per avvenuta e lascerà decorrere gli ordinari termini per eventuali impugnazioni o per avvalersi dello sconto del 30% sulla sanzione previsto per chi ottemperi al pagamento entro i 5 giorni dalla notifica.