31 gennaio 2018

Le multe arrivano via Pec

Autore: ESTER ANNETTA

Nuovo corso per le multe stradali: a lunga distanza dall’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale D.L. 21 giugno 2015 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 32013 n. 98) ed in attuazione delle previsioni in esso contenute (Art. 20 comma 5 quater: “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi”) è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio scorso il Decreto del Ministero dell’Interno – datato 18 dicembre 2017 – che prevede la nuova procedura di notifica a mezzo PEC delle infrazioni del codice della strada.

In soli sette articoli, il detto Decreto, nel definire l’ambito di propria applicazione – e, cioè il procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice medesimo – chiarisce quali siano “il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari” e “la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso”.

Fermi restando i termini per la notifica già previsti dal codice della strada (novanta giorni dall'accertamento), gli atti si considerano dunque spediti, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai soggetti destinatari nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, che quindi ne fa piena prova.

Soggetti destinatari, sempre secondo il decreto, sono:

  • colui che ha commesso la violazione, qualora sia stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle relative disposizioni attuative;
  • il proprietario del veicolo col quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, in ogni caso, fornito un indirizzo di PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

Qualora la PEC non sia nota (o la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito) l’autorità di polizia è tenuta a ricercare l’indirizzo PEC dell’automobilista sanzionato nei pubblici elenchi cui abbia accesso.

Quanto ai contenuti della comunicazione, Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve recare nell'oggetto la dicitura “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” e contenere in allegato:

  • una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate: la denominazione ed indirizzo dell’ufficio mittente; il nome del responsabile del procedimento di notificazione; l’indirizzo e il telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo relativo alla multa notificata; l’elenco pubblico da cui l’indirizzo Pec è stato estratto;
  • una “copia per immagine” o “copia informatica” del verbale di contestazione con attestazione di conformità' all'originale;
  • ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

In ogni caso tutti gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati vanno sottoscritti con firma digitale e devono essere trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Solo qualora il predetto iter non vada a buon fine, si procederà alla notifica nella modalità tradizionale a mezzo posta con spese a carico del destinatario.

A riguardo deve distinguersi:

  • se la notificazione mediante PEC non è possibile per causa imputabile al destinatario, l’impossibilità sarà attestata da un avviso di mancata consegna, originato dal sistema elettronico. Il notificante deve estrarre copia del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna su supporto analogico e ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti. La notifica è quindi effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice della strada e dei suoi oneri si fa carico il destinatario;
  • se la notifica non è possibile per qualsiasi altra causa (es. mancanza di indirizzo PEC), per essa si seguirà la predetta procedura “ordinaria” secondo le forme e i termini previsti dal codice della strada, sempre con oneri a carico del destinatario.

Nella sostanza, quindi, la notifica a mezzo PEC consentirà di risparmiare quella parte di spese (di spedizione) che normalmente si aggiungono alla sanzione da pagare.
Non è tuttavia ancora ben chiaro da quando sarà effettivamente in vigore l’obbligo della nuova modalità di notifica (probabilmente sarà dal prossimo mese di febbraio); sino ad allora si seguirà la prassi ordinaria e rimarrà tutto invariato fino a quando non saranno emanate circolari chiarificatrici da parte del Ministero o dai Comandi dei corpi di polizia locale.

In ogni caso va rilevato che, quando la nuova modalità andrà a regime, il destinatario titolare di PEC non avrà scusanti se non avrà consultato la propria casella di posta certificata e non si sia dunque accorto dell’avvenuta notifica, poiché con la consegna e l’accettazione del messaggio essa si avrà per avvenuta e lascerà decorrere gli ordinari termini per eventuali impugnazioni o per avvalersi dello sconto del 30% sulla sanzione previsto per chi ottemperi al pagamento entro i 5 giorni dalla notifica.

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