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All’interno del gruppo si rinviene di tanto in tanto una società trading, ossia una società che si occupa prevalentemente o esclusivamente della distribuzione delle merci sui mercati esteri e che spesso cura le diverse fasi del processo di commercializzazione svolgendo funzioni di marketing, logistica, assistenza post-vendita ecc.
Generalmente, le società in esame acquistano i beni dalla casa madre e li rivendono nel mercato locale e all’estero.
Le società dedite a tale funzione vengono spesso costituite nel paese estero dove il business sta crescendo. L’utilizzo di una trading estera deve essere attentamente vagliato alla luce della estensione della disciplina sulle “controlled foreign companies” anche alle strutture collocate in Paesi white list.
Si ricorda che la disciplina sulle CFC prevede, in sintesi, che il reddito realizzato dalla società controllata residente in un paradiso fiscale venga imputato per trasparenza alla controllante italiana.
Il legislatore italiano ha voluto evitare che le società residenti accantonassero materia imponibile in paesi a bassa fiscalità con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.
A partire dal 2010, infatti, è in vigore la c.d. disciplina “CFC white list”.
In sostanza, la tassazione per trasparenza opera anche nei confronti di società residenti in paesi a fiscalità ordinaria, anche appartenenti alla UE, se ricorrono determinate condizioni.
L’art. 167 comma 8-bis del Tuir stabilisce che la disciplina CFC si applica anche in relazione alle controllate insediate in paesi a fiscalità ordinaria se sono congiuntamente verificate le seguenti condizioni: