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Un nuovo credito di imposta per le imprese culturali, a prevederlo è la Legge di bilancio 2018 che in ambito culturale dispone diversi interventi di natura agevolativa, basti pensare ad esempio al credito di imposta previsto per le librerie. E’ necessario innanzitutto individuare quella che è la definizione di impresa culturale.
Le imprese culturali – Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che:
Agevolazione nei limiti degli aiuti de minimis - L’Agevolazione fiscale opera nel rispetto dei limiti di cui agli aiuti de minimis, come da regolamento UE 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Il Regolamento citato, determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica all’U.E. in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis» sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito e sono concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale non può superare 100.000 euro. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Il massimale citato continua a essere necessario per garantire che tali aiuti non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Utilizzo esclusivamente in compensazione - Ritornando al credito di imposta, è opportuno precisare che lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R. ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Un’ulteriore decreto, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, rispetto a quello già citato, sarà da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.