2 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018. Credito di imposta per le imprese culturali

Utilizzabile esclusivamente in compensazione

Autore: ANDREA AMANTEA

Un nuovo credito di imposta per le imprese culturali, a prevederlo è la Legge di bilancio 2018 che in ambito culturale dispone diversi interventi di natura agevolativa, basti pensare ad esempio al credito di imposta previsto per le librerie. E’ necessario innanzitutto individuare quella che è la definizione di impresa culturale.

Le imprese culturali – Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che:

  • svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo,
  • purché siano soggetti passivi di imposta in Italia,
  • che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Il nuovo credito di imposta - Alle imprese culturali e creative come sopra individuate, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi; viene demandato ad apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs 117/2017, la disciplina della la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il beneficio fiscale in commento è riconosciuto nel limite di spesa totale di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Agevolazione nei limiti degli aiuti de minimis - L’Agevolazione fiscale opera nel rispetto dei limiti di cui agli aiuti de minimis, come da regolamento UE 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Il Regolamento citato, determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica all’U.E. in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis» sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito e sono concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale non può superare 100.000 euro. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Il massimale citato continua a essere necessario per garantire che tali aiuti non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Utilizzo esclusivamente in compensazione - Ritornando al credito di imposta, è opportuno precisare che lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R. ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Un’ulteriore decreto, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, rispetto a quello già citato, sarà da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

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