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In questi giorni è stato portato in aula l’emendamento al D.L. Crescita che propone l’aggiunta dell’articolo 41-bis alla L. n° 232/2016. Tale emendamento prevede l’estensione dei benefici dell’articolo 1, comma 250 della predetta legge ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata. Rientrano nell’ambito di applicazione i soggetti che:
Normativa vigente
Al momento, il citato articolo 1, comma 250, prevede il conseguimento di una pensione di inabilità per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
La proposta dell’emendamento
L’emendamento in esame prevede l’ampliamento della platea dei lavoratori tutelati dal predetto comma 250, estendendo il diritto alla pensione di inabilità anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultino ammalati, con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta a norma di legge, compresi:
In questo modo è stato possibile rilevare l’età e conseguentemente il numero di anni di anticipo rispetto all’ordinario raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
Per la valutazione si è tenuto conto di: