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I commi 208 e 209, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata sulla G.U. n.302, del 29 dicembre 2017, S.O. n.62/L, introducono novità in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari a fini solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Le cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici - Con la legge 19 agosto 2016, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.202, del 30 agosto 2016, dal titolo “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” il legislatore ha introdotto importanti novità, di carattere fiscale, per le cessioni solidaristiche di beni effettuate dalle imprese.
La finalità del provvedimento è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti, se il fatto avviene presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva , e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.
Il co. 1, dell’art. 16, della citata legge 166/2016, stabilisce che le comunicazioni relative alle cessioni gratuite di cui all’art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/72, da presentare ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, precedentemente previste in modalità cartacea, devono essere ora effettuate esclusivamente con modalità telematiche entro la fine del mese in cui le cessioni vengono poste in essere; viene , inoltre, specificato che dette comunicazioni telematiche possono non essere inviate qualora il valore dei beni in questione non sia superiore a 15 mila euro per ogni singola cessione gratuita effettuata nel corso del mese in cui si riferisce la comunicazione stessa, e si ribadisce altresì l’esonero dalla comunicazione per le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni alimentari facilmente deperibili.
Il co.1, dell’art. 16, dispone, inoltre, sulla falsariga di quanto previsto dal D.P.R. n.441/1997, che la comunicazione telematica deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, e dell’ammontare complessivo dei beni alimentari dei beni prodotti farmaceutici gratuitamente ceduti.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 - La legge di Bilancio 2018, all’art. 1, comma 208, amplia i beni donabili che rientrano nella normativa di riferimento contenuta nella legge 166/2016, ed estende, al successivo comma 209, le relative agevolazioni fiscali alle donazioni a favore di tutti gli enti del terzo settore che di iscriveranno nel Registro Unico Nazionale (ancora da istituire).
Il legislatore, con la citata legge di Bilancio 2018, dispone: