12 gennaio 2018

Manovra 2018: cessione gratuita di prodotti finiti

Novità in materia di donazione e distribuzione ai fini di solidarietà sociale

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

I commi 208 e 209, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata sulla G.U. n.302, del 29 dicembre 2017, S.O. n.62/L, introducono novità in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari a fini solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Le cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici - Con la legge 19 agosto 2016, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.202, del 30 agosto 2016, dal titolo “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” il legislatore ha introdotto importanti novità, di carattere fiscale, per le cessioni solidaristiche di beni effettuate dalle imprese.
La finalità del provvedimento è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

  • favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano;
  • favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
  • contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
  • contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
  • contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

Modalità di cessione delle eccedenze alimentari - La norma introduce disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione; è, inoltre, prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti, se il fatto avviene presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva , e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.

Il co. 1, dell’art. 16, della citata legge 166/2016, stabilisce che le comunicazioni relative alle cessioni gratuite di cui all’art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/72, da presentare ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, precedentemente previste in modalità cartacea, devono essere ora effettuate esclusivamente con modalità telematiche entro la fine del mese in cui le cessioni vengono poste in essere; viene , inoltre, specificato che dette comunicazioni telematiche possono non essere inviate qualora il valore dei beni in questione non sia superiore a 15 mila euro per ogni singola cessione gratuita effettuata nel corso del mese in cui si riferisce la comunicazione stessa, e si ribadisce altresì l’esonero dalla comunicazione per le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni alimentari facilmente deperibili.

Il co.1, dell’art. 16, dispone, inoltre, sulla falsariga di quanto previsto dal D.P.R. n.441/1997, che la comunicazione telematica deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, e dell’ammontare complessivo dei beni alimentari dei beni prodotti farmaceutici gratuitamente ceduti.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 - La legge di Bilancio 2018, all’art. 1, comma 208, amplia i beni donabili che rientrano nella normativa di riferimento contenuta nella legge 166/2016, ed estende, al successivo comma 209, le relative agevolazioni fiscali alle donazioni a favore di tutti gli enti del terzo settore che di iscriveranno nel Registro Unico Nazionale (ancora da istituire).

Il legislatore, con la citata legge di Bilancio 2018, dispone:

  • che vengono definiti i “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), i “soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti”, da individuarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l’idoneità di utilizzo o per motivi simili);
  • che sia previsto che il Tavolo permanente di coordinamento in materia, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro;
  • che vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto, improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, da pianificare sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
  • che siano modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).
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