18 gennaio 2018

Manovra 2018: credito d’imposta per vendita di libri al dettaglio

Autore: PIETRO MOSELLA

Tra le diverse novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), figura anche il credito d’imposta istituito per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio
Nel dettaglio, sono i commi da 319 a 321 dell’articolo 1 della suddetta legge, che disciplinano tale misura.

Credito d’imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio - In particolare, il comma 319 del suddetto articolo 1 della legge in esame, dispone che, a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco (tale codice per la classificazione delle attività economiche è stato introdotto dal 1° gennaio 2008 con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), è riconosciuto un credito d’imposta, nel limite di spesa di:

  • 4 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Tale credito - come spiega ancora il comma 319 - è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio in questione, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (stabilito nel successivo comma 321), anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta qui esaminato, è stabilito:

  • nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • nella misura massima di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Utilizzo del credito d’imposta - Gli esercizi di cui al comma 319 sopra esposto, possono accedere al credito d’imposta - come dispone il successivo comma 320 - nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il Regolamento (CE) sopra citato, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE.

Gli aiuti “de minimis” - Si ricorda che, gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito, concessi ad un'impresa unica in un determinato arco di tempo.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 1407/2013 sopra citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

È necessario sottolineare – come previsto ancora dal comma 320 - che, il credito d’imposta in questione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, «pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia».

Infine, il comma 321, relativamente alle modalità di attuazione della misura in commento, prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le disposizioni applicative della misura sin qui esaminata, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

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