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Il versamento dell’Iva in caso di immissione in consumo di carburanti deve avvenire con il codice tributo “6044”, denominato “Versamento IVA - Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato”.
La legge di bilancio 2018 ha previsto una serie di misure di contrasto all’evasione Iva collegata all’introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.
In particolare è stato previsto che l’immissione in consumo dal deposito fiscale (o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato) della benzina o del gasolio da usare come carburanti per motori, sia subordinata al versamento dell’Iva tramite modello F24, senza possibilità di compensazione (articolo 1, comma 937, legge 205/2017), al fine di contrastare le frodi fiscali nel settore degli oli minerali.
Secondo le nuove norme per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato (ex articoli 23 e 8, D.lgs. 504/1995), l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel
documento di accompagnamento).
Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi procede a immettere in consumo o a estrarre i carburanti. La base imponibile (che include l’ammontare dell’accisa) è data dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non è già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni abbiano formato oggetto durante la giacenza e fino al momento dell’estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’Iva in dogana all’atto dell’importazione.
La ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito per poter operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In assenza della ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’Iva non versata.
Le regole appena descritte, peraltro, si applicano (per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario) anche quando il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva.
A questa regola, fa eccezione il caso in cui l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto di riconosciuta affidabilità o che presti idonea garanzia.
Le nuove regole, inoltre, non si applicano:
Da sottolineare che, il Dm 13 febbraio 2018, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta al consumo presentando un’idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del 1° Marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia: