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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8995/2018, ha precisato che:
La misura era stata disposta in relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate, ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, e, ad avviso del P.M., nell’annullare il provvedimento, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione degli artt. 321 c.p.p., 322 c.p. e 168 L.fall.
La Suprema Corte è giunta a una differente conclusione.
Gli Ermellini ribadiscono (vedi in precedenza Cass. pen. Sez. III n. 21987/2016) che:
In ogni caso, anche laddove il P.M. avesse avuto ragione a sostenere l’esistenza di elementi indicativi del fumus commissi delicti, l’infondatezza del ricorso, per gli Ermellini, resta, perché il sequestro è ricaduto su somme alle quali non poteva riconoscersi la natura di “profitto” del reato.
I Massimi Giudici rilevano che è incontroverso che la misura abbia attinto somme presenti sul conto corrente intestato al concordato preventivo e, più in particolare, la somma di euro 365.274,00 riversata da terzi in esecuzione del concordato preventivo e, soprattutto, non sussistente al momento della scadenza del 19/09/2014 - data in cui, secondo l’accusa, si sarebbe perfezionalo il reato. Ciò denota l’esistenza della prova che la somma sottoposta a sequestro non derivava in alcun modo dal reato tributario e, quindi, non poteva rappresentare «il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte (ovvero, in altri termini, del “risparmio di imposta” nel quale la giurisprudenza ha costantemente identificato il profitto dei reati tributari)», per cui la stessa non era sottoponibile a sequestro difettando la caratteristica di profitto, «pur sempre necessaria per potere procedere, in base alla definizione e ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta».
La Suprema Corte, in definitiva, ha disposto il rigetto del ricorso proposto dal P.M.