Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Ultimo giorno utile per annullare il 730 precompilato e provvedere a un invio sostitutivo: il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore, può, infatti, annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione; l’opzione operativa, ammessa a partire dal 28 maggio scorso, è possibile una sola volta e fino al 20 giugno.
Una volta annullato il 730, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.
Trascorsa la data del 20 giugno – Trascorsa la data del 20 giugno la presenza di errori nel modello inviato può essere ovviata ricorrendo al 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre, solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente, ossia maggior credito o minor debito o un'imposta invariata rispetto al modello originario, oppure riguardi semplicemente l’integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o qualora il contribuente abbia provveduto direttamente. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730, quindi, per il datore di lavoro o l’ente pensionistico, permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.
L’alternativa al modello 730 integrativo è rappresentata dal modello Redditi da presentare:
Si precisa che, qualora il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, dovrà comunicarlo il prima possibile ai fini dell’elaborazione di un “Modello 730 rettificativo” (errori del CAF o del professionista abilitato tenuti ad apporre il visto di conformità) cosa ben diversa del 730 integrativo.
Ritornando a quanto detto in premessa, l’invio sostitutivo del modello 730 precompilato può essere dunque effettuato entro oggi 20 giugno; trascorso tale termine, la regolarizzazione della dichiarazione passa dalle indicazioni fin qui analizzate.