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Già a partire da ieri, lunedì 1° ottobre, è divenuto possibile presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione delle PMI in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione. Agevolazione introdotta dall’ultima Manovra finanziaria.
A ricordare l’avvio dell’iter procedurale ai fini della richiesta del credito d’imposta è stato il MI.SE. con apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito.
Il credito d’imposta - La Legge di bilancio 2018, commi 89-90, prevede per le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che a partire dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione:
Il decreto attuativo - Con il decreto MI.SE. pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 18 giugno sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta in commento. In tale sede sono state individuate nello specifico le attività e i costi agevolabili, con la precisazione che sono ammissibili le attività di consulenza svolte da consulenti esterni, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Ad esempio, rientrano nell’ambito dell’agevolazione le attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale nonché il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento.
L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Come presentare l’istanza – Il decreto attuativo sopra citato ha definito le modalità di presentazione dell’istanza stabilendo che la stessa è da inoltrare in via telematica, secondo lo schema allegato allo stesso decreto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.
L’istanza deve contenere: