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La risposta all’interpello n.509/2019 dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta individuazione del costo fiscale delle quote di un fondo lussemburghese detenute dal contribuente istante ed acquisite a titolo gratuito da parte di due trust esteri, al fine della corretta imposizione dei redditi che potrebbero derivare in caso di riscatto delle quote.
L’articolo 10-ter della legge n.77/83 prevede un regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, il cui gestore sia sottoposto alla vigilanza prudenziale nel Paese nel quale è istituito. Tale disciplina è stata oggetto di successive modifiche per uniformare i criteri di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento esteri a quelli italiani.
La ritenuta del 26 per cento si applica:
La disposizione in commento prevede che il reddito di capitale sia determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra il valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni.
Redditi diversi- Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione a detti OICR:
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, per l'individuazione del valore fiscale delle partecipazioni, ai fini delle imposte dirette, occorre fare riferimento ai criteri previsti per i trasferimenti che avvengono per donazione. In questo caso il donatario utilizzerà per le operazioni successive alla donazione, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento avvenuto a seguito di donazione, considerato che la donazione costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante che comporta l'applicazione della ritenuta alla fonte sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del donante. Diversamente, per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il donatario utilizzerà il costo sostenuto dal donante.
Pertanto, per individuare il costo fiscale delle quote (acquisite a titolo gratuito), l'istante deve far riferimento al valore che le stesse avevano in capo ai Trust alla data del trasferimento e, per i redditi diversi, deve far riferimento al costo di sottoscrizione in capo ai Trust. Nel caso di specie, tenuto conto che i redditi di capitale maturati in capo ai Trust (dal giorno di sottoscrizione delle quote sino al giorno di assegnazione delle stesse) non sono stati tassati, il predetto costo di sottoscrizione non potrà essere rettificato.