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Il 15.02.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Inps un Messaggio della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, il n. 710, avente per oggetto “Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale”.
In particolare l’intervento dell’Istituto previdenziale si è reso necessario essendo pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale.
Ai fini dei chiarimenti riportati nel Messaggio n. 710 del 15.02.2018, riveste assoluta importanza la Circolare n. 94 del 12.05.2015 emessa al fine di fornire le istruzioni operative in ambito di prestazione Naspi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per poter accedere a tale ammortizzatore sociale.
Innanzitutto contestualizziamo l’argomento; come sopra detto siamo in ambito Naspi ovvero la nuova indennità (ammortizzatore sociale nell’ambito di interruzione del rapporto di lavoro) che a decorrere dal 01.05.2015 ha sostituito le indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi introdotte e modificate dalla Legge Fornero in luogo dell’indennità di mobilità che è andata via via assorbita.
Riassumiamo, quindi, i requisiti minimi per poter accedere alla Naspi, ovvero:
Tale prestazione è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.
Per ultimo, essendo la Naspi una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente “perduto” rileverà ai fini fiscali esattamente come i redditi di lavoro dipendente non percepiti e pertanto sarà imponibile Irpef, dovrà essere Certificata in CU e dovrà essere dichiarata in dichiarazione dei redditi.
Fatte queste necessarie premesse per comprendere appieno l’ambito di applicazione della prestazione ed in considerazione del fatto che tra i requisiti sopra esposti abbiamo indicato “n. 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione” è opportuno chiarire come questa contribuzione minimale debba essere determinata nel caso in cui nel periodo di osservazione (4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione) siano intervenute situazioni particolari quali per esempio il periodo di maternità obbligatoria o di congedo parentale.
Il Messaggio n. 710 del 15.02.2018 rinvia come abbiamo detto alla Circolare Inps n. 94 del 12.05.2015 che in particolare al punto 2.2 – Requisiti precisa, con riferimento a tale requisito, quanto segue“… Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili: