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Nel caso di regimi fiscali particolari, il reverse charge potrebbe non applicarsi o applicarsi solo al verificarsi di determinate fattispecie.
In base alla disciplina generale IVA, l’obbligo di assolvere al pagamento dell’imposta ricade sul soggetto che cede il bene (cedente) o effettua la prestazione (prestatore).
Tuttavia, come noto agli operatori economici, vi sono alcuni casi in cui, in deroga alla disciplina generale IVA, al pagamento dell’IVA è tenuto il soggetto che acquista i beni (cessionario) o che riceve la prestazione (committente).
Si tratta dei casi in cui si applica il cosiddetto meccanismo dell’“inversione contabile” o “reverse charge”, nel quale le regole di fatturazione e di assolvimento dell’IVA sono invertite.
In sostanza, il cedente/prestatore emette regolarmente la propria fattura seguendo le regole previste per la fatturazione dagli artt. 21 e ss. del Decreto IVA, ma senza addebito dell’imposta e indicando invece l’annotazione “inversione contabile” (con l’indicazione della norma in base alla quale si applica tale meccanismo).
Successivamente, la fattura emessa dal cedente dovrà essere integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere da questi annotata nel registro delle fatture (art. 23, D.P.R. n. 633/1972) o dei corrispettivi (art. 24, D.P.R. n. 633/1972) entro il mese di ricevimento, ovvero comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. La fattura, ai fini della detrazione, è annotata anche nel registro degli acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972).
In alcune situazioni, tuttavia, pur rientrando il tipo di operazione economica in quelle per cui si applicherebbe il reverse charge, questo non si applica in quanto il soggetto verso il quale è effettuata l’operazione o che la effettua fruisce di un particolare regime fiscale.
E’ il caso, ad esempio, dei:
Nel caso in cui l’acquisto sia “promiscuo”, cioè riferibile ad entrambe le sfere (commerciale e istituzionale), per determinare la parte di corrispettivo riferibile alla sfera commerciale e alla quale va applicato il reverse charge, si deve fare riferimento, come chiarito dalla Circolare n. 14/E/2015, par. 8, a criteri oggettivi, come gli accordi contrattuali tra le parti, il corrispettivo pattuito, le dimensioni dell’edificio, ecc.
Se, ad esempio, un’associazione culturale acquista, al costo di euro 7.200, un servizio di pulizia dei propri locali aventi una superficie di mq 400, di cui: