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L'istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente dell’Agenzia delle Entrate è valida a tutti gli effetti e pertanto la mancata risposta forma il silenzio-rifiuto impugnabile in CTP.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 5203/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il giudizio nasce dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria su un’istanza di rimborso per imposte catastali erroneamente versate.
L’istanza in questione è stata presentata presso un ufficio incompetente; e su tale errore ha fatto leva l’Agenzia delle Entrate nel chiedere agli Ermellini di annullare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha disposto il rimborso, ritenendo comunque ammissibile il ricorso proposto dal contribuente.
La difesa erariale, nel giudizio di legittimità, ha sostenuto che l’istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente, anche della stessa amministrazione, osta alla formazione di un regolare provvedimento tacito di rifiuto, con la conseguente inammissibilità del ricorso in CTP avverso quest’ultimo.
Di diverso avviso i giudici di legittimità.
Con l’ordinanza n. 5203/2018, la Suprema Corte decide di dare continuità all’indirizzo secondo cui:
Perciò gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, condannandola al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità.