16 febbraio 2023
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16 febbraio 2023

Rimborso Iva ed emendabilità della rinuncia alla garanzia

Autore: Marco Luciani
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 217 del 16 febbraio 2023, si esprime sul tema dell’esonero dalla presentazione della garanzia ex art. 38-bis del D.P.R. 633/72 per richiedere l’ottenimento del rimborso dell’IVA.

Nello specifico, la società istante, che risulta essere identificata ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del D.P.R. 633/72 dal 2018, riferisce di aver:
  • presentato nell’anno d’imposta 2020 il Modello IVA relativo al terzo trimestre per ottenere il rimborso dell’IVA, senza l’apposizione del visto di conformità;
  • soddisfatto le richieste di documenti ed informazioni richieste dall’Agenzia e di aver ricevuto la richiesta di presentazione della garanzia bancaria.
Con riferimento al secondo punto, la società riferisce di poter beneficiare dell’esonero dalla presentazione della garanzia ricorrendo i requisiti previsti dal comma 3 della norma ma di aver presentato il modello IVA TR “senza apposizione del visto di conformità e senza barrare le condizioni previste per l’esonero” e, quindi, chiede se sia possibile:
  • a) riacquisire la disponibilità dell’eccedenza detraibile attraverso la presentazione di un’istanza di rinuncia al rimborso dell’IVA precedentemente richiesta; oppure in via alternativa e subordinata
  • b) inviare una comunicazione formale di rinuncia al rimborso e, una volta riottenuta la disponibilità del credito, procedere alla presentazione di una dichiarazione IVA integrativa in cui dare evidenza della disponibilità del credito IVA e procedere con la richiesta di rimborso dell’IVA beneficiando dell’esonero dalla garanzia.
L’Agenzia precisa che sul tema si sono espressi numerosi documenti di prassi, tra cui la Circolare n. 35/2015, i quali hanno chiarito che è possibile rinunciare alla richiesta di rimborso dell’IVA, modificare la stessa attraverso la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa in modo tale da indicare il corretto ammontare dell’imposta da chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione e, infine, integrare l’apposizione del visto di conformità precedentemente omesso. Con specifico riferimento a tale ultimo passaggio, la risposta n. 231/2020 aveva specificato che è possibile “modificare la scelta dell’utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione): - sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;- presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972 (e.g. termine per l’accertamento) indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa”.

In ragione di quanto sopra, essendo il rimborso in corso d’esecuzione, l’Agenzia non ritiene applicabile la soluzione a) prospettata dalla società istante.

Al contrario, l’Agenzia contiene corretta la soluzione alternativa proposta, chiarendo che sarà possibile inserire il credito emergente all’interno del modello per la D.IVA 2023, periodo d’imposta 2022, evidenziandolo all’interno del rigo VL26, sezione in cui va inserito il credito IVA chiesto a rimborso in anni precedenti per cui l’Ufficio abbia formalmente negato il diritto al rimborso, ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito per l’anno 2022 in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale.
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