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Il contribuente può detrarre l’IVA afferente a spese per lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su un immobile condotto in locazione, quindi di proprietà altrui. È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11533/2018, recependo la giurisprudenza unionale che predica il carattere assoluto del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte sono state sollecitate con ordinanza interlocutoria n. 22090 del 22/09/2017 a esprimersi sulle seguenti questioni della massima importanza nell'applicazione della disciplina dell’IVA:
L'Amministrazione finanziaria ha negato la detraibilità dell'IVA assolta sui costi di ristrutturazione sostenuti dal conduttore e pertanto ha emesso avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato il recupero a tassazione, fondando la decisione su due autonome rationes decidendi: a) la detrazione dell'imposta non spettava perché i costi di ristrutturazione furono sostenuti su un immobile a destinazione abitativa secondo la categoria catastale (A/2); b) le spese riguardavano la ristrutturazione di un immobile di proprietà altrui.
Ebbene, la CTR di Firenze, in diversa composizione, dovrà esprimersi nuovamente sul caso attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte: