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Il 17 dicembre prossimo (il 16/12 è sabato) scade il termine di versamento del saldo IMU e TASI dovute per il 2018. L’acconto, tuttavia, si ricorda, andava versato entro il 18 giugno scorso (visto che il 16/06 era sabato).
La normativa di riferimento, infatti, prevede che i due tributi vanno versati in due rate, acconto e saldo, con scadenza fissata rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Fanno eccezione gli ENC i quali, per gli immobili ad uso promiscuo, versano tre rate, ossia:
Con riferimento all’anno d’imposta 2017, le scadenze cadevano, quindi, al 16 giugno (venerdì) ed al 18 dicembre (il 16/12 era sabato).
Il ravvedimento del 2017 – Ad ogni modo chi omette di versare quanto dovuto oppure versa un importo in misura insufficiente ha la possibilità di rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso e questo mese di dicembre rappresenta anche l’ultima possibilità per ravvedere il saldo dello scorso anno.
C’è da premettere che all’omesso/insufficiente versamento di IMU e TASI (quali tributi comunali) non si rendono applicabili tutte le forma di ravvedimento di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 ma solo quelle fino al c.d. ravvedimento lungo. Dunque, premesso che, le sanzioni piene previste sono quelle di cui comma 1 art. 13 D. Lgs. 471/1997), ossia, 1% per i primi 14 giorni di ritardo; 15% per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno; 30% per ritardi oltre il 90° giorno, il ravvedimento dei due tributi comporta il versamento delle seguenti sanzioni ridotte:
Ne consegue che, poiché per IMU e TASI è prevista dichiarazione (questa va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo), l’acconto di giugno è ravvedibile entro i termini di presentazione della dichiarazione; il saldo è ravvedibile entro un anno dalla violazione (alcuni Comuni per regolamento permettono, comunque, il ravvedimento del saldo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza). In altre parole, l’omesso/insufficiente versamento del saldo IMU/TASI del 2017 sarà ravvedibile entro il prossimo 18 dicembre 2018 (o 31/12 se il regolamento comunale lo prevede). Decorso tale termine il contribuente non potrà più rimediare.
Si ricorda che il ravvedimento implica che il contribuente dovrà versare l’imposta omessa; la sanzione e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo nel versamento. Proprio con riferimento a questi ultimi, considerando che il tasso 2017 era pari allo 0,1% e quello 2018 è pari allo 0,3%, ne consegue che per i giorni che vanno dal 19/12/2017 al 31/12/2017 si applicherà quello dello 0,1% mentre per i giorni che vanno dall’1/1/2018 al giorno del ravvedimento si applicherà lo 0,3%.
Sanzioni ed interessi non hanno un proprio codice tributo, pertanto vanno sommati all’imposta da versare (con lo stesso codice tributo IMU). Nel compilare l’F24 bisogna barrare la casella ravvedimento e indicare anno di riferimento “2017” (oltre a segnare la casella “saldo”).
Inoltre, non sarà più possibile ravvedere l’omesso/insufficiente acconto 2017, poiché la scadenza era il 2 luglio scorso (il 30/06/2018 era sabato).
Esempio – Si supponga che il Sig. Giuseppe abbia omesso il versamento del saldo IMU 2017 con riferimento alla sua seconda casa (ubicata a Caserta – codice comune B963) e che l’importo non pagato ammonti ad euro 600,00. Questi decide di ravvedersi il 13 dicembre 2018. In tal caso, egli dovrà versare: