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Con apposito provvedimento adottato ieri, l’Agenzia delle entrate, in materia di secondary ticket, fissa le regole di cambio di nominativo e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, per i sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica.
Si intende per secondary ticketing il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.
Normativa
Al fine di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing e i correlati profili di elusione ed evasione, l’art. 1, co. 545-546, della L. 232/2016 ha disposto che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000. In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie (fonte dossier Legge n°145/2018).
Il decreto MEF datato 12 marzo 2018 ha attribuito ai titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE - l’obbligo di assicurare che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano in grado di identificare l'acquirente. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l’AGCOM adotta un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.
Lo stesso decreto ha previsto che la vendita dei titoli di accesso alle varie attività di spettacolo e intrattenimento debba avvenire tramite sistemi informatici in grado di distinguere l’accesso effettuato da un programma automatico rispetto all’accesso effettuato da una persona fisica, contrastando così l'acquisto multiplo tramite i c.d. “bot” (programmi informatici che accedono ai siti attraverso lo stesso tipo di canale utilizzato dagli utenti umani simulandone il comportamento). In particolare, l’art. 3 del sopra citato decreto prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che definisca le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le quali i soggetti legittimati richiedano all'Agenzia il riconoscimento di idoneità.
Da ultimo, la Legge n° 145/2018, ha stabilito, tra l’altro, che:
Il provvedimento
Fatta tale doverosa ricostruzione e ritornando al provvedimento citato in premessa, in particolare, con la sua pubblicazione, sono individuati:
Inoltre, il provvedimento prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni ai fini di renderle disponibili alle autorità competenti nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo, nonché specifiche regole per assicurare per l’utenza adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita unitamente ad una chiara ed esaustiva informativa agli utenti su modalità, tempi e costi delle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita di titoli di accesso, in linea con la sopramenzionata normativa.
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