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Introdotto nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs 01/09/1993, n. 385) con gli artt. 48-bis e 120-quinquiesdecies, inseriti nel corpo del provvedimento, rispettivamente, dal D.L. 03/05/2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30/06/2016, n. 119, e dal D.Lgs 21/04/2016, n. 72, il Patto Marciano è la nuova forma di garanzia che, superando il divieto normativo del c.d. Patto Commissorio (art. 2744 c.c., a mente della quale: "E' nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore") nonché la previsione contenuta nell’art. 1963 C.C. in tema di anticresi (ove pure si ribadisce la nullità di "qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito") - previsti a tutela del principio della c.d. par condicio creditorum - consente che il creditore insoddisfatto a seguito dell'inadempimento del debitore possa ottenere la proprietà del bene ipotecato o fatto oggetto di pegno al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni.
Il Patto Marciano si differenza però dal Patto Commissorio (vietato, appunto) perché il valore della res concessa in garanzia viene stimato da un terzo prima del suo trasferimento, con la conseguenza che, qualora il suo valore fosse eccedente rispetto all'ammontare del credito garantito, il creditore sarà obbligato a restituire al debitore la relativa differenza.
In tal modo il Patto acquisisce caratteri di liceità, poiché non viene lesa la par condicio creditorum né il creditore ottiene un quid pluris rispetto a quanto effettivamente gli spetti nel caso in cui il valore del bene ecceda sensibilmente l'ammontare del debito contratto.
Tradotto nel TUB dai citati D.L. 59/2016 e D.Lgs. 72/2016, la fattispecie del Patto Marciano così delineata ha configurato due diverse ipotesi: nel rapporto di finanziamento instauratosi tra una banca (od altro soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente) e un imprenditore (art. 48-bis) o tra una banca ed un consumatore (art. 120-quinquiesdecies), il creditore, a seguito dell'inadempimento della controparte può ottenere la proprietà del bene – che può solo essere un immobile, trattandosi di garanzia ipotecaria - il cui valore sia stato preventivamente determinato da un perito, restituendo l'eccedenza qualora il suo valore superi quello del credito vantato.
Tale forma di garanzia, unitamente all’altra fattispecie - pure prevista in ambito di finanziamenti bancari - del Pegno non possessorio (che consente di estendere la garanzia sul credito ad altri beni rispetto a quelli originariamente individuati e consente al debitore di poter continuare ad utilizzare i beni in pegno, che devono essere però iscritti in un apposito registro informatizzato) snelliscono sensibilmente le modalità di recupero del credito, non richiedendo alcun passaggio da procedure giudiziarie.
E, tuttavia, ad oggi esse non sono mai state applicate dalle banche.
Muovendo, pertanto, proprio dalla necessità di “assicurare un miglior servizio del credito alle imprese, consentendo loro di allungare la durata dei finanziamenti e liberare risorse per la crescita, grazie a un sistema delle garanzie più flessibile e a tempi di recupero dei crediti più veloci”, è stato siglato nella giornata del 12 febbraio u.s. un accordo tra il Direttore Generale dell’ Abi, Giovanni Sabatini, e presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presenza anche del Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni, del Ministro dell’Economia e Finanze Padoan e del Ministro della Giustizia Orlando.
Ponendosi sulla stessa linea delle misure introdotte dal D.L. n. 83/2015 convertito con L. 132/2015 per efficientare le procedure esecutive e concorsuali, l’accordo firmato promuove infatti proprio l’impiego del Patto Marciano e del Pegno mobiliare non possessorio a garanzia di finanziamenti bancari, con l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito per le imprese e rafforzare la ripresa economica nel nostro Paese.
L'accordo prevede infatti la possibilità di inserire apposite clausole contrattuali che, da un lato, rafforzano il valore della garanzia concessa e, dall’altro, tutelano maggiormente l'impresa debitrice, anche in termini di più favorevoli condizioni applicabili al contratto creditizio, in particolare sotto forma di maggiore durata e ammontare dei finanziamenti e di riduzione del loro costo.
Prevede altresì che Abi e Confindustria promuovano la valorizzazione e la diffusione delle linee guida per la valutazione degli immobili residenziali e ad uso industriale, individuino le modalità per promuovere la diffusione delle migliori pratiche di mercato che salvaguardino l'equilibrio tra le parti ed ottimizzino l'utilità delle nuove forme di garanzia; favoriscano la conoscenza e la diffusione di tali nuovi strumenti tramite eventi organizzati in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e gli Ordini professionali.
Il ministero dell‘Economia ha stimato che il nuovo strumento del Patto Marciano potrebbe ridurre di circa tre anni, dagli attuali 7-8, i tempi medi di escussione delle garanzie.
Ma poiché le banche temono di perdere clienti se agiscono come pionieri nel proporre il Patto Marciano, il protocollo mira proprio a superare questo blocco, prevedendo anche l‘allungamento di mutui immobiliari aziendali fino a 30 anni; parimenti, con riguardo al pegno non possessorio, il protocollo intende facilitarne l‘adozione permettendo di considerare gli immobili dell‘impresa come strumentali e non come elemento di patrimonio.
Alla base dell’accordo, dunque, la fiducia nel ricorso ai nuovi strumenti di garanzia per migliorare l’accesso al credito e la maggior tutela delle parti del rapporto finanziario: un obiettivo condiviso e sostenuto anche dal premier Gentiloni, che ha sottolineato come sia necessario “dare ossigeno alle imprese dal punto di vista del credito e proseguire nel consolidamento del sistema bancario”, augurandosi che “Confindustria e Abi mettano tutta la loro forza nel diffondere questo protocollo tra i loro associati”.