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La responsabilità solidale ex art. 2392 cod. civ. per le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società non si estende agli amministratori che siano rimasti in carica per un periodo di tempo troppo breve, per potersi rendere conto della situazione e per poter così intervenire con utili strumenti correttivi.
È quanto ha precisato la Corte di Cassazione (Sez. VI civ., ord. n. 6998/2018), respingendo definitivamente la domanda di risarcimento proposta dal curatore fallimentare di una S.p.A., ai sensi dell'art. 146 L.F.
Il Collegio di legittimità osserva che, invero, l'art. 2392 Cod. civ. «impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate» (v., ex multis, Cass. n. n.22911 del 11/11/2010).
Tuttavia, alla regola di porre a carico di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quelli di loro che abbiano assunto l'incarico «da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che si fossero già resi conto della situazione e che fossero in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi» (cfr. ex multis, Cass. n.3032 del 15/02/2005).
Alla stregua di tale ultimo rilievo, i Massimi giudici hanno deciso di respingere il ricorso del curatore.
La Corte di merito – rilevano gli Ermellini - non ha mancato, tra l'altro, di evidenziare come l’amministratore chiamato in causa, «avendo assunto la carica nel corso della assemblea straordinaria del 21 giugno 1993 – dopo che era stato approvato il bilancio dell'ultimo esercizio e deliberato l'aumento del capitale sociale con integrale eliminazione della perdita da esso emergente - e rassegnato le proprie dimissioni in data 1 settembre 1993, non avesse avuto modo, in quel breve tempo, di rendersi conto delle illegittimità contabili rilevate dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio in quel bilancio, a lui non ascrivibile, tali da far ritenere il capitale sociale, in apparenza regolarmente ricostituito, in effetti perduto».
Il ricorso della curatela fallimentare, dunque, è stato rigettato dai Massimi giudici, con relativa condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.