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Ancora pochi giorni per la presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta previsto per i costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione delle PMI. Ma andiamo con ordine. Si tratta del beneficio introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (commi da 89 a 92 Legge n. 205/2017) ed il quale si concretizza in un credito d’imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo. È riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50% dei costi di consulenza sostenuti. Si affidava ad un decreto del MISE, di concerto con il MEF, il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione della disposizione in esame. Documento che è arrivato in data 23 aprile 2018 (con pubblicazione in GU n. 139 del 18 giugno 2018).
Ambito soggettivo ed oggettivo
Possono beneficiare dell’agevolazione, le PMI (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), che sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso. Deve trattarsi di imprese che operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli e che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, come detto, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La domanda di ammissione alla quotazione deve essere stata presentata successivamente al 1° gennaio 2018 e l’ammissione alla quotazione deve essere ottenuta con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020. Inoltre, deve trattarsi di PMI che non rientrano tra le imprese che:
La domanda
Il riconoscimento del credito non è automatico, ma occorre presentare apposita istanza. Domanda che va presentata in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Dunque, scade tra pochi giorni la domanda per le PMI che hanno ottenuto la quotazione nel 2018 (il modulo di domanda è quello allegato al decreto 23 aprile 2018 e disponibile sul sito istituzionale del MISE). La domanda di accesso contiene:
Utilizzo
È utile, infine, ricordare che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Modello F24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società (si attende il codice tributo). Non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro (di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007), ed il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro (di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000). Andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione di ammissione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Inoltre, non concorrerà alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES ed IRAP e non rileverà ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.