3 febbraio 2026

Rendicontazione di sostenibilità nelle PMI dopo l’Omnibus I: le nuove "confuse" regole

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la IRS n. 20/2026: in tre anni un "mix di frustrazione e confusione"

Autore: Redazione Fiscal Focus

Nel documento IRS n. 20/2026 del Consiglio nazionale dei commercialisti pubblicato il 3 febbraio 2026, la traiettoria europea della sostenibilità viene riletta come un cambio di passo repentino: dalla spinta espansiva della CSRD alla semplificazione dell’Omnibus I, con soglie più alte, rinvii e tutele per le PMI. In questo nuovo equilibrio, lo standard volontario VSME e il ruolo del professionista diventano la chiave per trasformare l’ESG da adempimento a leva competitiva.

In 3 anni nuove regole sulla trasparenza

L’Informativa Reporting di Sostenibilità n. 20 (gennaio 2026) della Commissione Reporting di Sostenibilità del CNDCEC fotografa un sentimento diffuso tra imprese e consulenti: in meno di tre anni l’Europa è passata da un modello di disclosure relativamente circoscritto a una rendicontazione obbligatoria strutturata, per poi imboccare una strada di significativa semplificazione e rinvio.

Il risultato, sottolinea il documento, è un mix di frustrazione e confusione che ha investito tanto le aziende quanto gli intermediari, proprio mentre l’ESG veniva presentato come architrave della competitività europea.

Dalla NFRD alla CSRD

Il punto di partenza è la NFRD del 2014, che imponeva informazioni non finanziarie alle sole grandi imprese di interesse pubblico sopra i 500 dipendenti.

La svolta arriva con la CSRD (Direttiva UE 2022/2464), entrata in vigore il 5 gennaio 2023, che mira a rendere più affidabili e confrontabili le informazioni di sostenibilità richieste dal mercato. Il cuore tecnico della CSRD è l’adozione degli ESRS, sviluppati da EFRAG: un impianto che, nel disegno originario, avrebbe dovuto portare progressivamente dentro l’obbligo un numero crescente di soggetti, includendo anche le PMI quotate, e fondandosi su due pilastri concettuali che il documento richiama con chiarezza, la doppia materialità e la due diligence nel risk assessment. 

Il primo set di 12 ESRS adottato nel luglio 2023 viene descritto come una griglia completa: due standard trasversali (ESRS 1 e 2) e dieci standard tematici su ambiente, sociale e governance. L’intento non era solo fare reporting, ma innestare nelle organizzazioni una disciplina di raccolta dati e analisi dei rischi capace di orientare le decisioni strategiche.

Anche per questo la CSRD aveva immaginato una roadmap a ondate, con un avvio sui grandi enti di interesse pubblico già soggetti a disclosure, l’estensione alle altre grandi imprese, l’ingresso delle PMI quotate con un periodo di opt-out e, a chiudere, un perimetro dedicato alle imprese extra-UE operative nel mercato europeo oltre certe soglie.

Nel ragionamento dell’Informativa, quell’impianto ambizioso puntava a generare una compliance diretta ai principi della sostenibilità, non una semplice check-list amministrativa.

Il VSME

Il documento è particolarmente netto su un punto che i professionisti stanno già vedendo nella pratica: anche quando l’obbligo non scatta, le PMI subiscono una pressione crescente lungo la catena del valore. Le richieste di dati arrivano da clienti più grandi, da banche e finanziatori, e costruiscono una compliance indiretta che può essere onerosa se priva di uno standard di riferimento.

In quest’ottica nasce l’ESRS VSME, lo standard volontario per le PMI non quotate elaborato da EFRAG, impostato su proporzionalità e, soprattutto, senza passare dalla valutazione di doppia materialità prevista per i grandi.

L’obiettivo è pragmatico: offrire un linguaggio comune e semplificato che consenta alle imprese minori di rispondere alle richieste esterne e, al tempo stesso, di leggere in modo più consapevole rischi e opportunità ESG.

Dal punto di vista operativo, l’Informativa evidenzia che il VSME lavora su metriche semplificate per i temi più sensibili e misurabili: energia, emissioni climalteranti almeno su Scope 1 e 2, inquinamento, uso delle risorse e profilo della forza lavoro.

Un dettaglio non irrilevante, perché sposta la rendicontazione su un terreno più gestibile per organizzazioni piccole, dove sistemi informativi e presidi di controllo spesso non hanno la profondità delle grandi.

L’esempio richiamato sul personale è indicativo: dati su tipologia contrattuale, genere, infortuni. Sul clima, la richiesta di comunicare le emissioni lorde stimate in tonnellate di CO₂ equivalente segnala una direzione: meno narrazione e più numeri, purché proporzionati e difendibili.

Omnibus I: la svolta del 2025 

Il passaggio centrale del documento è la svolta del 2025, letta alla luce della riflessione sulla competitività europea stimolata anche dal Rapporto Draghi. La Commissione propone l’Omnibus Package il 26 febbraio 2025 e il Parlamento europeo lo approva il 16 dicembre 2025 con un’ampia maggioranza.

La conseguenza più visibile è la riscrittura del perimetro CSRD: l’obbligo diventa vincolante solo oltre una media di 1.000 dipendenti e con fatturato netto annuo superiore a 450 milioni. Un paradosso: con questi criteri, l’area dell’obbligatorietà rischia di diventare persino più ristretta rispetto alla NFRD del 2014. Sul fronte due diligence, anche la CSDDD viene riallineata: gli obblighi si applicheranno solo a grandi società oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato. 

PMI “protette”

L’Omnibus I non si limita ad alzare le soglie. Introduce, come evidenzia l’Informativa, una protezione esplicita delle PMI, agendo sul tema più critico nella pratica quotidiana: le richieste di informazioni da parte dei grandi committenti.

Il divieto di trasferimento dell’onere punta a impedire che le imprese obbligate scarichino sulla filiera questionari e richieste eccedenti lo standard volontario, con una soglia operativa fissata sui partner sotto i 1.000 dipendenti.

Parallelamente, EFRAG riceve il mandato di semplificare il primo set di ESRS entro ottobre 2025, riducendo granularità e datapoint e privilegiando le metriche quantitative rispetto a parti troppo narrative. Un cambio di filosofia che, se da un lato alleggerisce, dall’altro impone ai consulenti di ripensare il modo in cui accompagnano le imprese.

Assurance e piani di transizione: stop ad alcuni presìdi chiave della CSRD

Due altri interventi segnalati dal documento hanno ricadute immediate sul mercato dei servizi professionali. Da un lato, viene eliminato l’obbligo di presentare piani di transizione climatica che attestino la compatibilità del modello di business con l’economia sostenibile, un elemento che nella CSRD aveva un forte valore prospettico.

Dall’altro, sul ruolo dei revisori di sostenibilità, l’Omnibus I ferma l’evoluzione attesa dell’attestazione: resta la “limited assurance” e viene cancellata la progressione verso la “reasonable assurance”, con l’effetto di congelare, a tempo indeterminato, l’idea di controlli più stringenti (e più costosi) nel futuro prossimo.

Il calendario si sposta, ma la domanda di dati resta

Per evitare costi a vuoto in una fase di riforma, l’Europa approva lo slittamento dei termini: le grandi imprese non ancora soggette alla rendicontazione vedono l’applicazione posticipata, le PMI quotate slittano ulteriormente, e il recepimento della CSDDD viene fissato più avanti, con entrata in vigore delle norme nel 2029.

Per l’Italia, la questione diventa soprattutto di coordinamento: il recepimento nazionale della CSRD tramite D.Lgs. 125/2024 dovrà riallinearsi alle nuove disposizioni. Il punto, però, è che la domanda di informazioni ESG lungo la filiera e nel credito non si spegne automaticamente con i rinvii normativi, cambia solo il contesto in cui quelle richieste vengono gestite e standardizzate. 

I rischi 

Ovvio che tutto questo ha anche una profonda natura politica. Da un lato c'è chi, come il relatore Jörgen Warborn, parla di riduzione storica dei costi per mantenere competitiva l’industria europea rispetto a USA e Cina. Dall’altro, c'è il rischio di tradire la filosofia della CSRD: l’obbligo non nasceva per generare burocrazia fine a sé stessa, ma per spingere verso processi informativi utili alle scelte aziendali, anche nelle PMI.

La deregolamentazione, avverte il documento, potrebbe indebolire tutele su diritti umani e accesso alla giustizia nelle filiere globali, e favorire una logica di compromesso quando vengono meno presìdi come l’obbligo di interrompere relazioni commerciali in presenza di gravi violazioni.

La rendicontazione di sostenibilità resta un asset strategico, soprattutto per chi vuole continuare ad accedere al credito e ai mercati internazionali. In questo senso, lo standard VSME, pubblicato da EFRAG il 3 dicembre 2025, diventa il riferimento naturale per dare forma a un set informativo essenziale, difendibile e coerente con le richieste massime che i grandi player potranno porre alla filiera.

Qui si colloca il ruolo del commercialista: interpretare norme in continua riscrittura e, soprattutto, aiutare l’impresa a non leggere l’ESG come costo, ma come leva di pianificazione e gestione. L’auspicio espresso nel documento è chiaro: partire dal VSME, possibilmente senza aspettare il 2028, e usare quella base come trampolino verso sistemi più completi quando il contesto competitivo lo richiederà. È il passaggio “da obbligo a compliance strategica” che dà il titolo all’Informativa e che, oggi, può trasformare un arretramento regolatorio in un’occasione di maturazione manageriale.

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