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Qualche giorno fa l’Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato la lista dei soggetti ammessi al credito d’imposta denominato “SPORT BONUS”, previsto dall’ articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
Nella suddetta lista i beneficiari dell’agevolazione vengono identificati attraverso un codice seriale che viene attribuito in maniera univoca per far sì che a ciascun numero corrisponda un solo e determinato soggetto.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, denominato “SPORT BONUS”, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il comma 364 del citato articolo 1, prevede, tra l’altro, che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo.
Le disposizioni attuative della misura agevolativa in commento, sono poi state approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, del richiamato DPCM, prevede che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:
Sulla base di tale premessa l’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, ha pubblicato la Risoluzione n. 65/E con la quale ha fornito le istruzioni per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta.
Con la richiamata Risoluzione viene istituito il seguente codice tributo:
Riteniamo opportuno ricordare che lo “sport bonus” è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti. Inoltre, qualora l’Agenzia delle Entrate riscontri, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta in oggetto, la stessa ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport che, previe verifiche di sua competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le disposizioni di legge.